Genova, lunedì 28 maggio, ore 15.00-18.00.
Centro di Cultura, Formazione ad attività forensi, Via XII Ottobre 3.

Il DDL sul Patto di convivenza
Si fa sempre più pressante l'esigenza di legiferare in materia, per dare risposta alle esigenze delle numerose coppie di conviventi.
L'adesione dell'Italia ai trattati e convenzioni internazionali rende il vuoto normativo italiano in materia un'anomalia nel panorama giuridico europeo e più difficile il coordinamento con le norme sovranazionali.
Pubblichiamo il testo del progetto di legge sul "patto di convivenza".




Genova, Centro di Cultura, Formazione ed Attività Forensi,
3 maggio 2012, ore 14.00-17.00

introduce
Avv. Cesare Fossati

relatori
Avv. Marco Scarpati
Foro di Reggio Emilia

Dott. Giuliana Tondina
magistrato c/o Tribunale per i Minorenni di Genova.




L’incontro è inserito nell'ambito delle iniziative realizzate per il Maggio d'Informazione Psicologica (MIP 2012), e verterà sulle implicazioni del processo di separazione dei coniugi nel rapporto con i figli.

Nella società odierna la separazione o il divorzio sono eventi sempre più frequenti.

In questo difficile momento la coppia deve imparare a riorganizzare la propria vita sotto molti aspetti e anche a rielaborare sentimenti ed emozioni spesso dolorose e conflittuali.
Ma questo vale anche per i figli, indipendentemente dalla loro età.
Quando due genitori hanno ormai preso la decisione di separarsi, è fondamentale che trovino un modo chiaro e adeguato per spiegare ai figli i cambiamenti che avverranno in famiglia e che, direttamente o indirettamente, li investiranno.
Il seminario cercherà di fornire spunti di riflessione e strumenti operativi per le persone che stanno vivendo questa difficile realtà.

Relatrici:

Dott.ssa Alessandra Bruzzone, Psicologa e Psicoterapeuta
Dott.ssa Tiziana Falzone, Psicologa e Psicoterapeuta

Il seminario è gratuito ed è a numero chiuso.

Prenotazione obbligatoria al numero 393/7694476.
data: 11 maggio 2012, ore 18.00
Via Ippolito D'Aste 3/3

tutte le informazioni su questo e gli altri eventi facenti capo al MIP 2012 si possono trovare nel seguente link:
www.psicologimip.it/genova/

decreto TM Ge 13 03 2012
Mantenimento dei figli di famiglia di fatto - domanda proposta nanti il Tribunale ordinario - domanda riconvenzionale del convenuto per l'affidamento - incompetenza del Trib. ord. - riassunzione nanti Tribunale per i Minorenni - Cassazione n. 8362/2006 - art. 155 comma II c.c. - intrinseca connessione fra affido e mantenimento - competenza per il riconoscimento degli assegni a far data dalla domanda - assegni pregressi: competenza del Trib. ord.
Assegni familiari - spettano al genitore collocatario.
Assegno di mantenimento - decorrenza - dal deposito del ricorso ex art. 148 c.c.
Affidamento condiviso - collocazione prevalente presso la madre.

il provvedimento.

La vicenda trae origine da violazione particolarmente grave dei doveri coniugali, alla quale ha fatto seguito una separazione giudiziale con richiesta di addebito, trasformata in separazione consensuale e proseguita con azione aquiliana per il risarcimento del danno da lesione (danno biologico ed esistenziale).
Negli anni la risposta delle corti ha visto succedersi diversi orientamenti, a riprova della difficile ricostruzione sistematica dell'illecito in ambito familiare (qui il commento).

1) Tribunale di Savona, Sezione Distaccata di Albenga - sentenza n. 16 del 8 gennaio 2005

azione di risarcimento danni da violazione doveri matrimoniali - art. 143 cc. - addebito della separazione quale sanzione tipica - art. 151 cc - altre ipotesi: art. 2059 c.c. secondo lettura Corte Cost. - necessità di violazione di un dir. costituz. garantito - non sussiste.

2) Corte d'Appello di Genova, sentenza 20 maggio 2006 n. 547 Presidente Rovelli - Cons. Relatore Sangiuolo

violazione doveri che discendono dal matrimonio - art. 143 cc - risarcimento del danno biologico ex art. 2059 cc - diritto di famiglia come sistema chiuso - sanzioni tipiche: l'addebito - concezione superata - applicabilità della responsabilità aquiliana - Cass. 8901/2005. separazione consensuale - rinuncia alla domanda di addebito - efficacia preclusiva sull'accertamento delle responsabilità - omessa indagine sulla colpa - preclusiva all'azione risarcitoria.

L'evoluzione giurisprudenziale in tema di risarcibilità ex art. 2043 cc della violazione ai doveri nascenti dal matrimonio evidenzia la potenziale riconoscibilità del danno biologico o esistenziale. Il microcosmo rappresentato dalle regole che disciplinano l'universo familiare non è rimasto immune dall'evoluzione espansiva dell'illecito. La tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti non può essere limitata o preclusa ad alcuni settori del diritto. 
Tuttavia, la rinuncia a far valere le cause del fallimento del rapporto coniugale rappresentata dalla trasformazione di una domanda di separazione con addebito in una domanda congiunta di separazione è preclusiva ad un successivo riesame del caso sotto il profilo della violazione acquiliana dei diritti.

3) Cass. civile Sez. I, 15 settembre 2011 n. 18853 - Presidente Luccioli - Relatore Felicetti

matrimonio - art. 143 c.c. - diritti e doveri dei coniugi - violazione - separazione con addebito - artt. 2043-2059 c.c. - lesione di diritti costituz. garantiti - nesso di causa - autonomia dei giudizi.

I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni.

Forti flussi migratori si dirigono oggi dai paesi del Nord Africa verso l’Italia: cresce il numero di famiglie immigrate che vivono stabilmente a nord del Mediterraneo, si intensificano le unioni miste, aumentano le dimensioni della comunità dei musulmani residenti in Europa.
Inevitabile è il confronto tra i diritti di tradizione europea e quelli di origine islamica.

La situazione giuridica in materia di adottabilità e nello specifico la questione relativa ai minori affidati nel loro Paese d’origine in kafalah a soggetti residenti in paesi Occidentali è da tempo oggetto di attenzione da parte dell’opinione pubblica, dei legislatori, della giurisprudenza e della dottrina italiana.
I problemi principali riguardano: l’ingresso del minore nello Stato di accoglienza sulla base del ricongiungimento familiare distinguendo il caso in cui la richiesta provenga da soggetti extracomunitari rispetto al caso in cui siano soggetti italiani; la situazione giuridica del minore in quanto la filiazione islamica è diversa rispetto a quella del mondo occidentale;  la possibilità di trovare soluzioni alternative per rendere possibile il riconoscimento della kafalah nell’ordinamento italiano utilizzando la “nostra” adozione in casi particolari; il bilanciamento tra l’impegno da parte dello Stato Italiano di evitare un aggiramento delle norme relative all’immigrazione in tema di sicurezza pubblica e l’interesse preminente di tutela del minore musulmano.

segue.

 Corte D'Appello di Bologna, ordinanza 24 febbraio 2012
Cessazione effetti civili del matrimonio (divorzio) - Reclamo alla Corte d'Appello avverso ordinanza presidenziale ai fini dell'esonero dalla corresponsione dell'assegno - figlio maggiorenne autosufficiente - sussistono le condizioni per l'esonero - assegno provvisorio per la moglie - risalente alla separazione consensuale - modifica delle condizioni - riduzione della capacità patrimoniale - carenza di motivazione in ordine alla entità attuale dell'assegno - dimostrata riduzione dei redditi del reclamante - riduzione prudenziale e provvisoria dell'assegno - statuizione definitiva rimessa al giudicato (causa cognita).

decreto Trib. Minorenni Genova 19 05 2011
Famiglia di fatto - obbligo di mantenimento dei figli - revisione dell'assegno per sopravvenuta riduzione della capacità reddituale - rideterminazione del quantum.
Affidamento dei figli - elevata conflittualità dei genitori - affido al Comune - collocamento presso il genitore -  sostegno al nucleo familiare - intervento dei servizi sociali e sanitari -
prescrizione ai genitori di un percorso di mediazione familiare.
Intervento per i minori - sostegno psicologico - psicoterapia infantile - prescrizioni ai genitori di leale collaborazione.

Trib. Ge decreto 21 02 12 Trib. Ge decreto 31 01 12 l'articolo
Il Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato circa la procedibilità o meno del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione che sia stato depositato in concomitanza temporale con il procedimento di divorzio.
Con decreto 31.01.2012 il Tribunale di Genova ha ritenuto sussistere rapporto di continenza tra la causa promossa ex art. 710 c.p.c. e quella di divorzio introdotta qualche giorno dopo, affermando che nell’ambito di quest’ultimo procedimento verranno necessariamente trattati anche i temi oggetto della modifica (nella specie, domande di affidamento, collocazione della prole,  relativo mantenimento e provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. ).
Con decreto 21.02.2012 (entrambi qui leggibili, in formato pdf) il Tribunale ha ritenuto improcedibile la causa introdotta ex art. 710 c.p.c. qualche giorno prima del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio “dovendosi affermare che, instaurato il giudizio per divorzio, anche la cognizione del precedente ricorso per la modifica delle condizioni della separazione spetta al giudice investito del giudizio di divorzio”.
Entrambe le decisioni, richiamano i principi espressi dalla Corte di Cassazione n. 7488/1994 e 28990/2008.

continua.