1. La Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 - Rapporti col Regolamento CE n. 2201/2003 .

Il  fenomeno della sottrazione internazionale di minori è divenuto negli ultimi decenni viepiù importante in relazione all’incremento delle coppie miste, conseguenza dell’accresciuta facilità di spostamenti e di stabilimento nell’ambito dell’Unione europea e dei flussi migratori provenienti in Europa soprattutto dai continenti Sudamericano, Africano ed Asiatico.

Questo studio ha lo scopo di mettere in relazione la tutela approntata dalla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 con il Regolamento CE n. 2201 del 2003 (Bruxelles II bis) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1347/2000. La finalità è quella di fornire un ausilio ai pratici del diritto anche tramite l’esame di casi concreti realmente verificatisi.

Occorre sottolineare che alla Convenzione dell’Aia hanno aderito tutti gli Stati membri dell’Unione europea.
Tale Convenzione prevede un procedimento d’urgenza applicabile nel caso in cui sia avvenuto il trasferimento illecito di un bambino all’estero, senza il consenso dell’altro genitore o dell’affidatario (persona fisica o ente)  ovvero quando il minore sia lecitamente portato all’estero, ma sia ivi trattenuto e ne sia impedito il rientro nel paese di residenza abituale.
La nozione di residenza abituale ( art. 3 della Convenzione dell’Aia) va definita con riferimento al luogo in cui il minore - anche di fatto – ha il centro dei propri interessi e dei propri legami affettivi e come precisato dalla Corte di Cassazione “ è individuata “con riferimento al luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località della sua quotidiana vita di relazione”1.
La Convenzione ha l’obiettivo di garantire il bambino leso dal trasferimento illecito e di ripristinare la sua condizione di vita preesistente.
A tal fine, il principio cardine su cui si fonda la disciplina convenzionale è correlato al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni relative all’affidamento del minore che, già rese prima della sottrazione in uno degli Stati contraenti, avranno, appunto, esecuzione e riconoscimento anche negli altri Stati parte della Convenzione.
È quindi evidente che la ratio cui si informa tale principio è quella di porre rimedio all’ipotesi in cui un genitore ponga in atto la sottrazione del figlio all’altro genitore, al fine di evitare le statuizioni assunte, in tema di affidamento, dall’Autorità giudiziaria di un certo paese che considera a sé sfavorevoli.
Per tale ragione la Convenzione dell’Aia nega all’Autorità giudiziaria dello Stato in cui il minore si trova illegalmente, di emettere pronunce sul merito modificando il regime giuridico dell’affidamento - immediatamente preesistente all’allontanamento forzato dal luogo di residenza abituale - in favore del genitore che ha posto in atto la condotta illecita.

Deve ricordarsi inoltre che la possibilità di applicazione della Convenzione cessa allorché il minore compie 16 anni (art. 4 della Convenzione).

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la relazione il testo del progetto di riforma



Presento alcune riflessioni sulla proposta di articolato di riforma del processo di famiglia dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia in 2 aspetti significativi: la specializzazione della sezione famiglia del Tribunale e la specializzazione dell’avvocato\a di famiglia.
Mi sembra che la previsione di sezioni specializzate del diritto di famiglia in sede di Tribunale Ordinario con formazione monocratica sia piu’ rispondente alle attuali esigenze delle famiglie in questa fase storica, che vede un contesto assolutamente diverso da quello in cui le normative processuali sono state emanate.
Anzitutto perche’ si supera la violazione dei diritti dei figli nati fuori dal matrimonio (oggi il 23%.... quasi 1 su 4!...) che oggi sono affidati alla giurisdizione del Tribunale dei Minori, con sede regionale e impostazione pubblicistica, mentre i figli nati da coppie coniugate fruiscono di un Tribunale ordinario, prossimo al luogo in cui vivono, con il contraddittorio pieno e la facolta’ di piena istruttoria....
Mi sembra che sia condivisa  la necessita’ di adeguamento delle regole processuali alle esigenze attuali a partire dalla considerazione del  contesto diverso da quello in cui le normative processuali sono state emanate.

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questioni in tema di assegnazione casa familiare raccolta sintetica di giurisprudenza
materiali dell'incontro di studi del 2 dicembre 2011 a cura degli avvocati Francesca Maberino e Cesare Fossati.

l'articolo



In caso di separazione dei coniugi, la normativa di famiglia consente come unica misura risarcitoria, in favore del coniuge “incolpevole”, la separazione con l’addebito della stessa all’altro coniuge.
In realtà, invece, la Giurisprudenza, con un orientamento innovativo e certamente più garantista nei confronti del coniuge “incolpevole”, ha statuito, secondo i criteri ed i principi appresso indicati, che all’interno del ricorso per separazione giudiziale dei coniugi può essere richiesto, dal ricorrente, il risarcimento del danno subito in conseguenza di comportamenti dell’altro che vanno ad intaccare l’in sè della persona e non aspetti marginali della stessa. E’ stato, dunque, giustamente, sancito il principio secondo cui la mancanza di addebito della separazione di per sé non esclude il ricorso allo strumento risarcitorio.

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sintesi sentenza Corte Cot. 293 2011

Gli indennizzi a favore degli emotrasfusi sono rivalutati in base all’inflazione: è questo il significato garantito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 293/2011 depositata in cancelleria mercoledì 9 novembre.

La sentenza chiarisce che sono illegittime le norme della manovra 2010 con cui era stato deciso il blocco della rivalutazione.

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L’art. 6  della legge n. 184/1983, come modificata dalla legge n. 149/2001, prevede i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti perché si dia luogo ad una adozione legittimante: innanzitutto la stabilità della coppia. Viene, infatti, previsto che gli adottanti devono essere  uniti in matrimonio da almeno 3 anni e tra gli stessi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi 3 anni separazione personale neppure di fatto. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al 1° comma (coppia sposata da almeno 3 anni, ecc.) può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di 3 anni, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

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commento a sentenza Trib.Milano n.11056/2010 Tribunale di Milano, sentenza n. 11056/2010
Prima di affrontare la tematica relativa al disconoscimento della paternità, pare opportuno sottolineare come la filiazione, così come la famiglia legittima, sia uno degli istituti fondanti il nostro sistema, tutelato e riconosciuto dalla Costituzione e dall'intero apparato normativo italiano.
Si spiega perciò la particolare attenzione che il legislatore ha voluto dedicare all'azione di disconoscimento di paternità, che consiste nella domanda di accertamento negativo dello stato di legittimità di un figlio, così come risultante dall'atto di nascita[...]

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1951. Nello stato della Virginia, Stati Uniti d’America, una donna di colore, Henrietta Lacks, viene ricoverata in ospedale per un tumore all’utero. Senza il suo consenso, i medici le prelevano un strato di tessuto malato per studiarlo, ine la biopsia le furono prelevate alcune cellule tumorali uterine, successivamente commercializzate con il nome HeLa. Henrietta Lacks muore quasi subito. Ma quel pezzo di tessuto prelevato dal suo corpo continua a crescere nei laboratori dell’ospedale.llulare brevettata molto conosciuta in ambito scientifico, rappresenta il primo gruppo di cellule umane immortalizzate e ha rappresentato una grande risorsa per la ricerca e il business scientifico soprattutto perché è immortale! Che differenza c'è tra cellule tumorali e cellule immortalizzate?

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la sentenza Cass. n. 18853 2011 l'articolo la sentenza della Corte d'Appello di Genova 20 05 2006

Corte di Cassazione - 15 settembre 2011 n. 18853.

Una nuova pronuncia della Corte di legittimità in tema di responsabilità civile all'interno dei rapporti familiari, in una materia rispetto alla quale il legislatore ha sempre mostrato insofferenza ad intervenire, nella convinzione di non poter giudicare ambiti così intimi e personali.

Per tutto il secolo scorso i comportamenti fonte di sola responsabilità civile, con esclusione quindi delle fattispecie aventi rilevanza penale, tenuti dai componenti della famiglia in danno di un congiunto, sono rimasti per lo più ricompresi nelle norme afferenti i diritti e doveri dei coniugi (artt. 143 e segg. c.c.), esclusi dalle norme che presidiano gli illeciti civili, restando di fatto impuniti.

Nel testo originario del codice civile, nel regime di indissolubilità del matrimonio, la separazione era l'unica sanzione tipica prevista per il coniuge venuto meno ai suoi doveri matrimoniali.

L'art. 151 c.c. prevedeva che i comportamenti consistenti in: adulterio, abbandono, sevizie, eccessi, minacce o ingiurie gravi, fossero punibili unicamente con l'istanza di separazione per colpa.

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la sentenza il commento



La recentissima sentenza n. 36503 del 10 ottobre 2011, della Sesta Sezione della Suprema Corte, qualifica come vessatori i comportamenti iperprotettivi di una madre (con il concorso del nonno materno) sul figlio minorenne, riconoscendo in tali condotte la materialità della condotta del delitto di maltrattamenti.

Il caso, del tutto particolare, riguarda la realizzazione di atti qualificati dal giudice del merito come “eccesso di accudienza” e consistiti nell’impedimento di rapporti con coetanei (il minore cominciava ad averne solo in prima elementare), nell’esclusione del minore dalle attività inerenti la motricità, anche quando organizzate dall’istituzione scolastica, nonché nell’induzione della rimozione della figura paterna, costantemente dipinta in termini negativi, fino ad impedire allo stesso minore di utilizzare il cognome del padre.

Al di là della peculiarità della condotta, che in qualche modo sembra ampliare il già vasto ventaglio delle modalità in cui possono manifestarsi gli atti vessatori nel delitto di maltrattamenti (che è, come noto, reato a forma libera), merita qualche riflessione il percorso motivazionale della Corte a proposito dell’elemento soggettivo del reato, su cui il ricorrente aveva appuntato il terzo dei suoi motivi di doglianza.

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