Legge
8 febbraio 2006, n. 54
"Disposizioni
in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei
figli"
Art.
1. (Modifiche
al codice civile)
1. L’articolo
155 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art.155.
– (Provvedimenti
riguardo ai figli).
Anche
in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il
diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da
entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e
con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per
realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che
pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti
relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale
e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i
figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce
a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le
modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando
altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve
contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e
all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari
all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La
potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le
decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione,
all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo
conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa
al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino
la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente
sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il
giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno
periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da
determinare considerando:
1)
le attuali esigenze del figlio;
2)
il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con
entrambi i genitori;
3)
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4)
le risorse economiche di entrambi i genitori;
5)
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da
ciascun genitore.
L’assegno
è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro
parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove
le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non
risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un
accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto
della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».
2.
Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art.
155-bis.
– (Affidamento
a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso).
Il
giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei
genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento
all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno
dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento
esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il
giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al
genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del
minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda
risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il
comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei
provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma
l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
Art.
155-ter.
– (Revisione
delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli).
I
genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle
disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione
dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali
disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Art.
155-quater.
– (Assegnazione
della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza).
Il
godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente
conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice
tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori,
considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al
godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario
non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o
conviva more
uxorio
o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e
quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi
dell’articolo 2643. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la
residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il
mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la
ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi
compresi quelli economici.
Art.
155-quinquies.
– (Disposizioni
in favore dei figli maggiorenni).
Il
giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli
maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un
assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del
giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai
figli maggiorenni portatori di handicap
grave
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n.104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore
dei figli minori.
Art.
155-sexies.
– (Poteri
del giudice e ascolto del minore).
Prima
dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui
all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o
d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione
del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età
inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi
l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro
consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui
all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di
esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con
particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e
materiale dei figli».
Art.
2. (Modifiche
al codice di procedura civile)
1. Dopo il
terzo comma dell’articolo 708
c.p.c., è aggiunto il seguente:
«Contro
i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con
ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di
consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di
dieci giorni dalla notificazione del provvedimento». 2. Dopo
l’articolo 709-bis
del
codice di procedura civile, è inserito il seguente: «Art.
709-ter
c.p.c.
– (Soluzione
delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o
violazioni).
Per
la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine
all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità
dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in
corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il
tribunale del luogo di residenza del minore.
A
seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i
provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che
comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto
svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i
provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire
il genitore inadempiente;
2) disporre
il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei
confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a
carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4)
condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di
5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I
provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili
nei modi ordinari».
Art.
3. (Disposizioni
penali)
1. In caso di
violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo
12-sexies
della legge 1º dicembre 1970, n. 898.
Art.
4. (Disposizioni
finali)
1.
Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione
consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento,
di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente
legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti
dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo
9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente
legge.
2.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di
scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del
matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non
coniugati.
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