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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • ne bis in idem

    Il Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato circa la procedibilità o meno del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione che sia stato depositato in concomitanza temporale con il procedimento di divorzio.Con decreto 31.01.2012 il Tribunale di Genova ha ritenuto sussistere rapporto di continenza tra la causa promossa ex art. 710 c.p.c. e quella di divorzio introdotta qualche giorno dopo, affermando che nell’ambito di quest’ultimo procedimento verranno necessariamente trattati anche i temi oggetto della modifica (nella specie, domande ......

    Il Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato circa la procedibilità o meno del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione che sia stato depositato in concomitanza temporale con il procedimento di divorzio.
    Con decreto 31.01.2012 il Tribunale di Genova ha ritenuto sussistere rapporto di continenza tra la causa promossa ex art. 710 c.p.c. e quella di divorzio introdotta qualche giorno dopo, affermando che nell’ambito di quest’ultimo procedimento verranno necessariamente trattati anche i temi oggetto della modifica (nella specie, domande di affidamento, collocazione della prole,  relativo mantenimento e provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. ).
    Con decreto 21.02.2012 (entrambi qui leggibili, in formato pdf) il Tribunale ha ritenuto improcedibile la causa introdotta ex art. 710 c.p.c. qualche giorno prima del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio “dovendosi affermare che, instaurato il giudizio per divorzio, anche la cognizione del precedente ricorso per la modifica delle condizioni della separazione spetta al giudice investito del giudizio di divorzio”.
    Entrambe le decisioni, richiamano i principi espressi dalla Corte di Cassazione n. 7488/1994 e 28990/2008.

    continua.

    l'articolo Trib. Ge decreto 31 01 12 Trib. Ge decreto 21 02 12