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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • note a Corte Costituzionale 82 2010

    Breve excursus sugli interventi sollecitati e la prima pronuncia della Corte costituzionale, la n.82 del 5 marzo 2010, in tema di riparto di competenze tra Tribunale ordinario e minorile. Con l’approvazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, il legislatore ha voluto favorire il principio di bigenitorialità, ampliando nel contempo le tutele sostanziali e processuali dei figli legittimi nel caso di crisi dell’unione coniugale. Ma vi è ......

    Breve excursus sugli interventi sollecitati e la prima pronuncia della Corte costituzionale, la n.82 del 5 marzo 2010, in tema di riparto di competenze tra Tribunale ordinario e minorile.

    Con l’approvazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, il legislatore ha voluto favorire il principio di bigenitorialità, ampliando nel contempo le tutele sostanziali e processuali dei figli legittimi nel caso di crisi dell’unione coniugale. Ma vi è di più; con l’art. 4 comma 2 della citata legge, si è voluta estendere la nuova normativa anche ai casi di scioglimento, di cessazione degli effetti civili e di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
    Tale ultima disposizione, come era facilmente intuibile data l’estrema genericità ed ampiezza del rinvio,  ha dato vita ad un acceso dibattito in ordine alla sua portata ed estensione, specie nel caso di crisi nelle famiglie di fatto.
    Con la sentenza del 5 marzo 2010, n. 82, che qui si commenta, la Corte costituzionale ha risolto almeno una delle molteplici problematiche interpretative ed applicative già sollevate in dottrina ed in giurisprudenza con riferimento al citato art. 4, comma 2, ponendo, come vedremo, un punto fermo in materia di riparto di competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni per l’adozione di provvedimenti in materia di affidamento e di misure economiche a favore dei figli nati fuori dal matrimonio.

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