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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • risarcimento e separazione

    Le persone che ho incontrato nella mia trentennale esperienza di avvocata di famiglia, di fronte alla crisi coniugale, esprimono un bisogno di ascolto della sofferenza causata dal fallimento dell’unione, della delusione per il comportamento dell’altro coniuge, oltre al danno patrimoniale per l’obiettivo impoverimento che ogni separazione produce.Esprimono anche il desiderio di una risposta da parte dell’ordinamento giudiziario a questa lesione di diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione Italiana (art, 2, 29 e 30) e dalla Carta dei diritti europei ......

    Le persone che ho incontrato nella mia trentennale esperienza di avvocata di famiglia, di fronte alla crisi coniugale, esprimono un bisogno di ascolto della sofferenza causata dal fallimento dell’unione, della delusione per il comportamento dell’altro coniuge, oltre al danno patrimoniale per l’obiettivo impoverimento che ogni separazione produce.Esprimono anche il desiderio di una risposta da parte dell’ordinamento giudiziario a questa lesione di diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione Italiana (art, 2, 29 e 30) e dalla Carta dei diritti europei che fa ormai parte integrante delle nostre fonti del diritto.Le recenti aperture giurisprudenziali alla risarcibilità del danno nell’ambito familiare aprono nuovi scenari e percorsi.L’orientamento segnato dalle pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972–26975 del 2008  ha trovato conferma in ambito familiare nelle recentissime decisioni Cass.18853/2011 , Cass. N. 610/2012 , Cass. n. 5652/2012  e Cass. n. 8862/2012 con le quali il Supremo Collegio ha ricostruito i presupposti di accesso alla tutela in caso di violazione di doveri genitoriali e coniugali.La Cassazione Sezione Unite con le sentenze 26972–26975/2008  ha infatti affermato la risarcibilità del danno al di la’ delle ipotesi tradizionali del danno derivante da reato ex art. 185 c.c. o da norme tipiche.Ricordiamo tra queste anzitutto l’art. 143 c.c. che impone all’interno del matrimonio il dovere di fedeltà, dovere di assistenza morale e materiale, dovere di coabitazione, dovere di contribuzione ai bisogni ed alle necessita’ della famiglia come espressione dell’art. 29 Costituzione e art. 147 c.c. che prevede il dovere genitoriale di mantenere, istruire, educare il minore come espressione dell’art. 30 della Costituzione; tra le altre, a tutela dei rapporti di coppia, gli art. 81 c.c. e 129 bis c.c., la tutela civile e penale dei soggetti lesi dalla crisi familiare, gli artt. 342 bis e 342 ter c.c. , a tutela delle modalità di affidamento dei minori, gli art. 6, co. 12 Legge divorzio, l'art. 709 ter cpc.
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