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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • responsabilità genitoriale

    Relazione della Dott. Fiorenza Giorgi al convegno di Genova del 25 marzo 2009 dal titolo "La responsabilità nelle relazioni familiari".Una lettura sistematica delle norme in materia consente di concludere nel senso che i doveri dei genitori nei confronti della prole non sono necessariamente legati alla titolarità della potestà parentale ma sorgono in conseguenza del semplice fatto naturale della procreazione.Dal complesso delle norme si ricava che la legge richiede ai genitori l’impegno a fare tutto il possibile per esaudire le esigenze ......

    Relazione della Dott. Fiorenza Giorgi al convegno di Genova del 25 marzo 2009 dal titolo "La responsabilità nelle relazioni familiari".

    Una lettura sistematica delle norme in materia consente di concludere nel senso che i doveri dei genitori nei confronti della prole non sono necessariamente legati alla titolarità della potestà parentale ma sorgono in conseguenza del semplice fatto naturale della procreazione.
    Dal complesso delle norme si ricava che la legge richiede ai genitori l’impegno a fare tutto il possibile per esaudire le esigenze morali e materiali del minore e soddisfare quindi il suo interesse, collocato in una posizione di preminenza nella disciplina dei rapporti genitori–figli (si vedano l’art. 155 C.C., il quale dispone che in caso di separazione dei genitori i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati “con esclusivo riferimento all’interesse materiale e morale di essa”, gli artt. 155 bis e 155 quater, i quali prevedono che il giudice può affidare il figlio ad uno solo dei genitori e attribuire il godimento della casa familiare sempre valutando “l’interesse del minore”, l’art.316 secondo cui il giudice, chiamato a dirimere il contrasto fra i genitori, “suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio”).

    In altre parole, la “potestà dei genitori” (che dopo la riforma del 1975 ha sostituito la “patria potestà”) è costituita dal fascio di poteri e doveri che sono attribuiti in ugual misura al padre ed alla madre e sono finalizzati alla cura dei figli.

    In quanto indirizzata alla tutela di un interesse altrui la potestà genitoriale può qualificarsi come un “ufficio di diritto privato” (il diritto romano avrebbe parlato di “munus”), istituto che, pur muovendosi nell’ambito del diritto privato, è regolato da disposizioni di ordine pubblico che lo caratterizzano come una posizione personale, insuscettibile di rappresentanza, indisponibile e irrinunciabile.

    il testo integrale delle relazione.

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