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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • testamento biologico

     Tribunale di Genova, G.T. Monica Parentini, 6 marzo 2009.Direttive anticipate e libertà di autodeterminazione. Pubblichiamo un'interessante pronuncia del Giudice Tutelare del Tribunale genovese che respinge un ricorso per amministrazione di sostegno proposto dalla stessa beneficiaria della misura di protezione, il cui esame aveva evidenziato al giudice una lucida volontà contraria a terapie emotrasfusionali per motivi di fede e la piena consapevolezza dei rischi ai quali l'interessata sarebbe andata incontro.Dal combinato disposto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, già ......

     Tribunale di Genova, G.T. Monica Parentini, 6 marzo 2009.

    Direttive anticipate e libertà di autodeterminazione.

    Pubblichiamo un'interessante pronuncia del Giudice Tutelare del Tribunale genovese che respinge un ricorso per amministrazione di sostegno proposto dalla stessa beneficiaria della misura di protezione, il cui esame aveva evidenziato al giudice una lucida volontà contraria a terapie emotrasfusionali per motivi di fede e la piena consapevolezza dei rischi ai quali l'interessata sarebbe andata incontro.
    Dal combinato disposto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, già più volte richiamati dalla Corte di Cassazione e direttamente applicabili anche al caso di specie, si evince un divieto assoluto di praticare trattamenti sanitari in assenza del consenso libero ed informato del paziente.
    Viene pertanto in rilievo un diritto del paziente di autodeterminarsi nella scelta terapeutica, con la conseguente facoltà di accettare o rifiutare la terapia proposta, senza che questa incondizionata libertà di scelta possa essere devoluta ad un terzo, se non nei limiti di una necessità attuale e contingente.

    I “desideri” del beneficiario (art. 410 c.c.), comprensivi di quelle che sono le profonde convinzioni ideologiche e religiose, devono essere tenuti in considerazione, ma non possono, nella funzione esplicata da un terzo rappresentante, prevalere sull’esigenza di tutela del diritto alla salute.

    Il rappresentante si troverebbe nella condizione di mero riproduttore ("nuncius") delle volontà a suo tempo espresse dal rappresentato, mentre nell'ottica della Legge n. 6/2004 “la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario” (art. 408 c.c.), da intendersi attuali.


    leggi il provvedimento.


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