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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • Sulla obbligatorietà del deposito telematico degli atti. Corte d'Appello di Genova, decreto 4 aprile 2017

    Nel caso in esame la resistente aveva sollevata davanti alla Corte d’Appello di Genovaeccezione in ordine all’inammissibilità del reclamo ex art. 708 c.p.c. in quanto depositato informato cartaceo e non telematico e dunque in supposta violazione dell’art. 16–bis d.l.179/2012.Recita invero l’art. 16 bis del Dl 179/12, convertito in l 221/12 : “a decorrere dal 30 giugno2014, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degliatti processuali o dei documenti da parte dei difensori delle parti ......

    Nel caso in esame la resistente aveva sollevata davanti alla Corte d’Appello di Genovaeccezione in ordine all’inammissibilità del reclamo ex art. 708 c.p.c. in quanto depositato informato cartaceo e non telematico e dunque in supposta violazione dell’art. 16–bis d.l.179/2012.Recita invero l’art. 16 bis del Dl 179/12, convertito in l 221/12 : “a decorrere dal 30 giugno2014, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degliatti processuali o dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogoesclusivamente con modalità telematiche”.Tale norma prevede dunque come obbligatorio il deposito in via telematica per tutti gli attiendoprocessuali, essendone dispensati solo i cosiddetti atti introduttivi.
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