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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • danno endofamiliare

    La vicenda trae origine da violazione particolarmente grave dei doveri coniugali, alla quale ha fatto seguito una separazione giudiziale con richiesta di addebito, trasformata in separazione consensuale e proseguita con azione aquiliana per il risarcimento del danno da lesione (danno biologico ed esistenziale).Negli anni la risposta delle corti ha visto succedersi diversi orientamenti, a riprova della difficile ricostruzione sistematica dell'illecito in ambito familiare (qui il commento).1) Tribunale di Savona, Sezione Distaccata di Albenga – sentenza n. 16 del 8 gennaio ......

    La vicenda trae origine da violazione particolarmente grave dei doveri coniugali, alla quale ha fatto seguito una separazione giudiziale con richiesta di addebito, trasformata in separazione consensuale e proseguita con azione aquiliana per il risarcimento del danno da lesione (danno biologico ed esistenziale).Negli anni la risposta delle corti ha visto succedersi diversi orientamenti, a riprova della difficile ricostruzione sistematica dell'illecito in ambito familiare (qui il commento).
    1) Tribunale di Savona, Sezione Distaccata di Albenga – sentenza n. 16 del 8 gennaio 2005
    azione di risarcimento danni da violazione doveri matrimoniali – art. 143 cc. – addebito della separazione quale sanzione tipica – art. 151 cc – altre ipotesi: art. 2059 c.c. secondo lettura Corte Cost. – necessità di violazione di un dir. costituz. garantito – non sussiste.

    Il diritto di famiglia prevede sanzioni specifiche alle violazioni degli obblighi personali che discendono dal matrimonio: l'addebito della separazione rappresenta la misura tipica prevista dall'art. 151 c.c.
    Al di fuori della suddetta misura, l'eventuale risarcimento del danno per violazione dei doveri matrimoniali può trovare ingresso solo ai sensi dell'art. 2059 c.c., nella lettura costituzionalmente orientata estesa non solo alle ipotesi di reato, ma anche alla lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti.
    Ove tuttavia non sia data la prova della lesione di un diritto costituzionalmente garantito, il diritto risarcitorio non sorge né quale danno morale soggettivo, stante la soppressione del reato di adulterio; né come violazione degli obblighi previsti dall'art. 143, trattandosi di obblighi incoercibili.
    qui per la sentenza integrale.
    2) Corte d'Appello di Genova, sentenza 20 maggio 2006 n. 547 Presidente Rovelli – Cons. Relatore Sangiuolo
    violazione doveri che discendono dal matrimonio – art. 143 cc – risarcimento del danno biologico ex art. 2059 cc – diritto di famiglia come sistema chiuso – sanzioni tipiche: l'addebito – concezione superata – applicabilità della responsabilità aquiliana – Cass. 8901/2005. separazione consensuale – rinuncia alla domanda di addebito – efficacia preclusiva sull'accertamento delle responsabilità – omessa indagine sulla colpa – preclusiva all'azione risarcitoria.
    L'evoluzione giurisprudenziale in tema di risarcibilità ex art. 2043 cc della violazione ai doveri nascenti dal matrimonio evidenzia la potenziale riconoscibilità del danno biologico o esistenziale. Il microcosmo rappresentato dalle regole che disciplinano l'universo familiare non è rimasto immune dall'evoluzione espansiva dell'illecito. La tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti non può essere limitata o preclusa ad alcuni settori del diritto. Tuttavia, la rinuncia a far valere le cause del fallimento del rapporto coniugale rappresentata dalla trasformazione di una domanda di separazione con addebito in una domanda congiunta di separazione è preclusiva ad un successivo riesame del caso sotto il profilo della violazione acquiliana dei diritti.qui per la sentenza integrale.
    3) Cass. civile Sez. I, 15 settembre 2011 n. 18853 – Presidente Luccioli – Relatore Felicetti
    matrimonio – art. 143 c.c. – diritti e doveri dei coniugi – violazione – separazione con addebito – artt. 2043–2059 c.c. – lesione di diritti costituz. garantiti – nesso di causa – autonomia dei giudizi.
    I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni.qui per la sentenza integrale.