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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • Violenza in famiglia

  • Addebito della separazione se emerge un quadro improntato alla violenza. Cass. I sez., Ord. 24 ottobre 2022 n. 31351

    Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.

    L’accertamento delle violenze esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.

    Separazione – domanda di addebito – violenze

    Rif. Leg.: art. 151 comma 2 c.c.

  • ordini di protezione

    Le norme in materia di “misure contro la violenza nelle relazioni familiari” introdotte dalla legge n. 154 del 4 aprile 2011, articoli 342–bis e 342–ter c.c. e 736–bis c.p.c, presentano efficaci modalità di intervento giudiziario, caratterizzate da:1) semplificazione: le misure possono essere adottate su istanza anche della parte personalmente, con ricorso che è esente da contributo unificato e spese (art. 7 della legge 154/01);2) capacità di risposta immediata: gli ordini di protezione possono essere disposti anche “inaudita altera parte”, vale ......