L’accertamento delle violenze esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Separazione – domanda di addebito – violenze
Rif. Leg.: art. 151 comma 2 c.c.