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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • ordini di protezione

    Le norme in materia di “misure contro la violenza nelle relazioni familiari” introdotte dalla legge n. 154 del 4 aprile 2011, articoli 342–bis e 342–ter c.c. e 736–bis c.p.c, presentano efficaci modalità di intervento giudiziario, caratterizzate da:1) semplificazione: le misure possono essere adottate su istanza anche della parte personalmente, con ricorso che è esente da contributo unificato e spese (art. 7 della legge 154/01);2) capacità di risposta immediata: gli ordini di protezione possono essere disposti anche “inaudita altera parte”, vale ......

    Le norme in materia di “misure contro la violenza nelle relazioni familiari” introdotte dalla legge n. 154 del 4 aprile 2011, articoli 342–bis e 342–ter c.c. e 736–bis c.p.c, presentano efficaci modalità di intervento giudiziario, caratterizzate da:
    1) semplificazione: le misure possono essere adottate su istanza anche della parte personalmente, con ricorso che è esente da contributo unificato e spese (art. 7 della legge 154/01);
    2) capacità di risposta immediata: gli ordini di protezione possono essere disposti anche “inaudita altera parte”, vale a dire prima dell'udienza, con provvedimento che è subito efficace ed esecutivo;
    3) obiettivo mirato: impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito familiare;
    4) ampia accezione di comportamenti violenti: ogni situazione di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale, ovvero alla libertà, di un componente del nucleo familiare
    5) ambito di applicazione esteso che va dalla famiglia legittima alle convivenze;
    6) un unico Giudice per evitare i problemi di competenza: spetta al Tribunale ordinario, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
    7) possibilità di ulteriori provvedimenti a supporto: oltre al contenuto minimo, dato dall'ordine di cessazione della condotta violenta, possono essere emessi ulteriori provvedimenti molto efficaci, quali: l'allontanamento del soggetto dalla casa familiare; il divieto di avvicinamento al domicilio ed agli altri luoghi frequentati dai soggetti che hanno subito le violenze; l'ordine di versamento di un assegno a titolo di mantenimento, anche a carico del terzo datore di lavoro; l'intervento dei servizi sociali, di un centro di mediazione familiare nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza delle donne, dei minori o degli altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;
    8) possono essere adottate anche nel periodo feriale (dal 1/08 al 16/09);
    9) efficaci misure sanzionatorie in caso di elusione del provvedimento: si applica la pena di cui all'art. 388 c.p. “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”: reclusione fino a tre anni o multa da €103 a €1032,00.

    Le misure introdotte sono costituite da ordini di protezione che il giudice civile può emettere per porre immediato rimedio, seppur temporaneo (della durata massima di 6 mesi, prorogabili solo per gravi motivi), a situazioni di violenza o abuso all'interno delle mura domestiche.
    Per espressa previsione di legge (art. 8 della stessa legge 154) sono inapplicabili nel caso sia già pendente un giudizio di separazione o di divorzio.
    Le misure sono destinate a perdere efficacia nel momento in cui venga emessa l'ordinanza presidenziale nel giudizio di separazione o divorzio.
    Difficoltà applicative si possono porre in presenza di un procedimento nanti il Tribunale per i Minorenni, ex artt. 330 e 333 c.c., e/o nel coordinamento tra queste disposizioni.

    Un esempio di adozione di tali misure nell'allegata Ordinanza del Tribunale di Genova del 27/07/2011.

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