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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • esercizio dei diritti dei fanciulli

    Convenzione sull’esercizio dei diritti del minore nel processo, fatta a Strasburgo il 26 novembre 1996, ratificata con Legge 20 marzo 2003, n. 77.Principi fondamentali (estratto).Articolo 3. Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti.Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare: a) ricevere ogni informazione pertinente; b) essere ......

    Convenzione sull’esercizio dei diritti del minore nel processo, fatta a Strasburgo il 26 novembre 1996, ratificata con Legge 20 marzo 2003, n. 77.

    Principi fondamentali (estratto).

    Articolo 3.
    Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti.
    Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare: a) ricevere ogni informazione pertinente; b) essere consultato ed esprimere la propria opinione; c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

    Articolo 6.
    Processo decisionale.
    Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:
    a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;
    b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente: assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti, nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato,direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;
    c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa.

    testo integrale.

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