Focus

Giurisprudenza

Contributi

Mission

redazione

archivio

Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • riforma civile 2009

    Entra in vigore oggi 4 luglio la legge di riforma del processo civile, la n. 69 del 18 giugno 2009 ecco in sintesi le novità: aumento della competenza per valore del Giudice di Pace (€5000,00 o €20.000,00 per Rca) introduzione del processo sommario di cognizione che si affianca al rito ordinario, ma non si applica ai procedimenti davanti al tribunale in composizione collegiale (restano quindi esclusi quelli in materia di famiglia e minori). Termini abbreviati e ampi poteri di direzione ......

    Entra in vigore oggi 4 luglio la legge di riforma del processo civile, la n. 69 del 18 giugno 2009

    ecco in sintesi le novità:

    • aumento della competenza per valore del Giudice di Pace (€5000,00 o €20.000,00 per Rca)

    • introduzione del processo sommario di cognizione che si affianca al rito ordinario, ma non si applica ai procedimenti davanti al tribunale in composizione collegiale (restano quindi esclusi quelli in materia di famiglia e minori). Termini abbreviati e ampi poteri di direzione e scansione del processo da parte del giudice

    • fissazione del calendario del processo per accelerarlo e renderne prevedibili i tempi

    • obbligo di proporre l'eccezione di incompetenza a pena di decadenza nella comparsa depositata tempestivamente

    • termini per la riassunzione ridotti a tre mesi

    • notifica di un atto informatico per via telematica

    • possibilità di sanatoria da decadenze dei difetti di rappresentanza

    • possibilità di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio

    • possibilità di fondare la decisione su fatti non specificamente contestati

    • possibilità di assunzione della prova testimoniale per iscritto

    • accompagnamento coattivo e sanzione pecuniaria per l'omessa comparizione dei testimoni; decadenza in caso di omessa intimazione

    • CTU: scansione precostituita dei termini: 1) deposito della relazione, 2) osservazioni delle parti,  3) sintetica valutazione dei rilievi di parte

    • Ordinanza succintamente motivata anziché sentenza a chiusura del processo sommario

    • eliminazione nella sentenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo; al suo posto si avrà, anche per i processi pendenti, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”

    • pubblicità della sentenza come ulteriore forma di condanna

    • conservazione degli effetti della domanda in caso di difetto di giurisdizione

    • principio di conformità al precedente esteso alle corti di merito: innammissibilità del ricorso per Cassazione quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte

    • riduzione del numero di ricorsi in Cass. anche attraverso l'introduzione di una sezione filtro che decide in camera di consiglio

    • ingiustificato rifiuto di una proposta conciliativa: la parte può essere condannata al pagamento delle spese processuali della fase successiva, qualora la domanda di controparte venga accolta in misura superiore a quanto previsto nella proposta

    • danni punitivi: quando pronuncia sulle spese il giudice, anche d’ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata

    • possibilità di condanna al pagamento di una somma in caso di inottemperanza agli obblighi di fare infungibile

    • abrogato il rito del lavoro per i risarcimenti da morte o lesione conseguenti a incidenti stradali

    • abrogato il rito societario

    Pubblichiamo il testo delle norme riformate (già pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 140, del 19 giugno 2009) con il commento dell'avv. Gianfranco Dosi, Presidente dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.


    apri documento PDF