La scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore.
Qualora rilevanti siano la distanza tra il padre e la figlia e le inadeguatezze del primo, il quale a lungo non ha contribuito al mantenimento della bambina e ha tenuto condotte, anche pubbliche, rivendicative e denigratorie nei confronti della madre, risulta conforme a diritto la disposizione di un affidamento super esclusivo a quest’ultima, al fine di consentire un processo di effettiva conoscenza tra la minore e il padre, che comunque è chiamato a comprendere che il proprio progetto personale di costituire una nuova famiglia con la nuova compagna e i figli di entrambi deve rispettare i tempi e le esigenze della bambina, e a tenere conto del fatto che un affido diverso da quello in atto, anche se esclusivo, richiede una capacità di un rapporto costruttivo con l'altro genitore nella specie tutto da costruire.
Peraltro, alla luce della lunga assenza del padre dalla vita della figlia che non ha avuto modo di riconoscersi nella figura e nella ascendenza paterna, a seguito del riconoscimento della paternità permane l'interesse della minore a mantenere esclusivamente il cognome materno, dovendo il giudice del merito, nel valutare l'attribuzione del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, avere riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore, da considerarsi in concreto e con esclusione di qualsiasi automaticità.
Rif. Leg. Artt. 262, 337- quater c.c.
Riconoscimento del figlio naturale – Affidamento esclusivo c.d. rafforzato – Attribuzione del cognome – Interesse del minore – Inadeguatezza genitoriale
Cass. civ., Sez. I, Ord. 26/08/2025, n. 23905