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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • In un contesto familiare altamente conflittuale, ai fini della migliore tutela del beneficiario, va scelto un amministratore di sostengo estraneo al nucleo. Cass. Civ., Sez. I, Ord. del 16 maggio 2024, n. 13612

    Qualora sia accertata la sussistenza di un conflitto endo-familiare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisca al beneficiario un'adeguata tutela diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, è fondata la nomina, quale amministratore di sostegno, di un terzo estraneo al nucleo familiare, il cui compito primario consista nella ricostituzione della necessaria rete protettiva in funzione della migliore cura degli interessi dell’amministrato.

    Rif. Leg. Artt. 404, 408 c.c.

     

    Nomina di amministratore di sostegno - Presupposti – Rappresentante volontario – Scelta dell’amministratore di sostegno

     

    La Corte di Cassazione ritorna oggi sul delicato tema dei presupposti per la nomina dell’amministratore di sostegno.

    Premesso che l'istituto non esige che la persona versi in uno stato d'incapacità d'intendere o di volere, essendo sufficiente che sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi "infermità" o "menomazione fisica", anche parziale o temporanea, e non necessariamente mentale, che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, in conformità alle indicazioni dell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge va compiuto in maniera specifica e circostanziata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario e anche rispetto all'incidenza di tali condizioni sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi, in modo tale che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, senza costituire un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona.

    Tanto premesso, il decreto impugnato non è ritenuto censurabile per aver ravvisato i presupposti della nomina dell'amministrazione di sostegno, in quanto dalla c.t.u. è emerso un deficit della memoria semantica e di parte della memoria dichiarativa della ricorrente, per ciò bisognosa di una tutela, seppure con diretto riferimento all'ambito indicato nel provvedimento impugnato.

    Posto che la scelta dell'amministratore di sostegno non è preclusa dalla circostanza che sia stato in precedenza nominato un rappresentante volontario, ferma l’ineludibilità dell'audizione del beneficiario che non si trovi in uno stato di incapacità assoluta, nella fattispecie va privilegiata e assecondata l'esigenza di realizzare in favore dell'amministrata un'idonea rete protettiva, sempre impedita dalle condotte dei figli in aspro conflitto tra loro.

    Cass. 16.05.2024 n.13612