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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • Filiazione: il riconoscimento non è impugnabile per difetto di veridicità se è contrario all’interesse del figlio. Corte di Cass. Civ., Sez. I, Ord. 20 novembre 2024, n. 29882

    Va rigettata la domanda di impugnazione di riconoscimento di paternità per difetto di veridicità, anche qualora il riconoscimento falso sia stato compiuto consapevolmente, se ciò corrisponde all'interesse del minore secondo il principio di bilanciamento del favor veritatis con il favor minoris, come stabilito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n.127 del 2020, che induce il giudice ad applicare variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso

    Cfr. Corte Cost. sentenza n. 272 del 2017.

    Rif. Leg. Art. 263 c.c.

    Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità – Principio di autoresponsabilità – Risultanze istruttorie

    La Corte di Cassazione ritiene che, avendo applicato l'art.263 c.c. conformemente ai principi indicati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272 del 2017, la pronuncia della Corte d’Appello impugnata risulti immune da vizi, in quanto sulla circostanza della consapevolezza del riconoscimento falso è stata fondata la decisione di rigetto delle istanze istruttorie, compresa quella di rinnovazione della C.T.U., e non già la statuizione con cui è stata respinta la domanda di accertamento del difetto di veridicità.

    La Corte esclude ogni automatismo tra la decisione impugnata e il riconoscimento ritenuto dalla Corte di merito come "consapevolmente falso", non escludendo, peraltro, la norma di cui all’art. 263 c.c. - che pur costituisce applicazione del principio di autoresponsabilità nella previsione di una delimitazione temporale - che colui che abbia effettuato un riconoscimento consapevolmente falso possa agire per conseguire la pronuncia di difetto di veridicità, ma sottoponendo l'esercizio di tale diritto a un rigoroso termine decadenziale.

    Ritenuto provato l'assunto della falsità del riconoscimento, nel giudizio di merito non sussisteva alcuna ragione per dare ingresso ad altri mezzi istruttori volti a dimostrare la assenza del rapporto di filiazione biologica e l'inconsapevolezza della falsità del riconoscimento, in quanto la ratio fondante la decisione reiettiva della impugnazione è costituita dall’interesse della minore e non dall'esistenza del rapporto di filiazione biologica.

    Corte di Cassazione, Est. Tricomi, Ord. 20.11.24 n.29882