Nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., vigente ratione temporis, di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili poiché è garantita l'effettività della tutela delle posizioni soggettive mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell'assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all'esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a cognizione piena
Conf. Cass., n. 15416/2014
Rif. Leg. Art. 709 c.p.c. ante Riforma; Artt. 337-ter, 337-quinquies; 337-sexies c.c.
Assegnazione casa coniugale – Mantenimento figlio maggiorenne non economicamente indipendente – Provvedimenti del Giudice Istruttore
Nella fattispecie, viene impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, la quale, rigettando l’impugnazione promossa avverso la sentenza del Tribunale di Verona, osservava che la domanda di assegnazione della casa di abitazione familiare proposta dalla madre era stata respinta con sentenza parziale passata in giudicato che copriva il dedotto e il deducibile e che non era stata impugnata la statuizione con la quale il primo giudice, sebbene per relationem, aveva richiamato i contenuti della precedente ordinanza nella quali erano stati indicati gli assetti reddituali e patrimoniali delle parti atti a giustificare il contributo mensile a carico del padre.
La Suprema Corte preliminarmente rileva che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa (Cfr. Cass., n. 10067/2020).
Dichiarata l’inammissibilità dei primi due motivi di impugnazione, in accoglimento del terzo, del quarto e del quinto motivo di impugnazione, il Collegio osserva che la sentenza impugnata si è limitata a dar conto del giudicato formatosi sulla revoca della assegnazione della casa coniugale, senza pronunciarsi sull’istanza promossa a norma dell’art. 709, u.c., c.p.c. per la modifica e/o revoca dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui all’art. 708, terzo comma, c.p.c.
Al riguardo, si rammenta che nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili, essendo assicurata la tutela delle posizioni soggettive mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, delle condizioni separative e divorzili anche all'esito di una decisione definitiva. Nella fattispeic, peraltro, anche la figlia ha formulato la domanda di assegnazione della casa coniugale per la quale non è intervenuta la decisione della Corte territoriale.
Assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza viene cassata con rinvio alla Corte del merito anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Cass. civ., Sez. I, Ord. 31/01/2025, n. 2299