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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • Separazione coniugale: il decesso del genitore affidatario non determina la cessazione della materia del contendere. Tribunale di Pisa, Ordinanza del 24 luglio 2024

    In caso di decesso in corso di causa del genitore affidatario esclusivo, lungi dal dichiarare la cessazione della materia del contendere, deve accertarsi d'ufficio la capacità del genitore superstite di prendersi cura del minore e di recuperare quindi l'affido dello stesso. Quantunque nel procedimento originario siano parti formali i genitori, non può dirsi cessata la materia del contendere perché oggetto del processo non è soltanto un diritto delle parti formalmente costituite in giudizio a veder affermata e tutelata la propria genitorialità quanto, anche e soprattutto, il diritto del minore a crescere in un ambiente affettivo sicuro e stabile che favorisca il suo sviluppo emotivo. In tale ottica, dichiarare cessata la materia del contendere significherebbe non considerare il minore quale portatore di interessi e diritti propri.

     

    Rif. Leg. Artt. 5, 300 c.p.c.; Artt. 337-ter, 337-quater c.c.

     

     

    Morte della parte – Affido esclusivo – Maltrattamenti – Interruzione del processo – Cessazione della materia del contendere – Intervento volontario del terzo

     

    Nella fattispecie, nel contesto di un procedimento di separazione personale dei coniugi, a seguito del decesso della madre a cui il figlio era affidato in via esclusiva, si costituisce in giudizio la nonna materna. Il padre chiede la declaratoria dell’interruzione del processo e della cessazione della materia del contendere, con conseguente caducazione dei provvedimenti provvisori temporanei e urgenti pronunciati in ordine all’affidamento e al regime di frequentazione padre - figlio tramite incontri protetti, in ragione delle allegazioni di violenza da parte del genitore imputato del reato di maltrattamenti.

     

    Il Tribunale ritiene che nel procedimento di affidamento e mantenimento del figlio minore la morte di uno dei genitori non costituisca evento idoneo a produrre l'interruzione del processo, non potendo gli eredi del genitore scomparso essere legittimati alla riassunzione o non potendo comunque il processo essere riassunto nei loro confronti sull'unico presupposto della qualità di eredi, essendo l'affido e la frequentazione del figlio, diritti/doveri propri derivanti dalla genitorialità, personalissimi e non trasmissibili.

    Peraltro, anche una eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere costituirebbe, nella fattispecie, una patente violazione della citata norma dell'art. 473-bis.46 c.p.c., considerate le allegazioni di violenza a carico del padre.

    Risulta infondata, in virtù del principio della perpetuatio iurisdictionis e del conseguente radicamento della competenza al Tribunale ordinario ex art. 5  c.p.c., la questione relativa alla eventuale sopravvenuta incompetenza di quest’ultimo. In considerazione di quanto previsto dall’art. 473-bis.20 c.p.c. e del peculiare ruolo di collocataria della nonna materna, deve invece ritenersi ammissibile il suo intervento volontario.

    Il procedimento prosegue per le decisioni relative alla disciplina definitiva dell'affido del minore e alle idonee strategie volte a favorire il recupero del rapporto parentale nel preminente interesse di quest’ultimo, dovendo essere accolta la richiesta della nonna collocataria di fruire in luogo del genitore deceduto del mantenimento già stato posto a carico del padre.

    Tribunale di Pisa, Est. Polidori, ord. 24.07.24 n.5687