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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • convivenza more uxorio

    In materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da un vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l’Autorità Giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l’espletamento del tentativo di conciliazione. In linea di principio, e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità nei casi concreti, è superflua, in esito alla proposizione di ricorso congiunto per la determinazione delle ......

    In materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da un vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l’Autorità Giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l’espletamento del tentativo di conciliazione. In linea di principio, e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità nei casi concreti, è superflua, in esito alla proposizione di ricorso congiunto per la determinazione delle condizioni di affido cura e mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio, la personale comparizione delle parti, atteso che l’esame del Tribunale sugli accordi raggiunti risulta elettivamente diretto alla verifica dell’adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori nell’interesse della prole minore ed il Tribunale è legalmente tenuto (art. 337 ter comma II C.C.) a prendere atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.

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