In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 c.p. nell'accezione più ristretta di comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà e assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, secondo comma, c.p., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa
Conf. Cass. Sez. 6, n. 31390 del 30/03/2023
Rif. Leg. Artt. 572, 612-bis c.p.
Maltrattamenti in famiglia – Convivenza more uxorio – Atti persecutori
La Corte di Cassazione precisa, nella pronuncia de qua, i contorni del reato di maltrattamenti in famiglia in relazione alla misura della custodia cautelare applicata all'indagato arrestato in flagranza per il reato di stalking, per avere, dopo l'interruzione della convivenza more uxorio con la persona offesa, posto in essere ripetute minacce, atti intimidatori e persecutori tali da cagionare nella vittima un perdurante grave stato d'ansia e di paura nonché un fondato timore per la propria incolumità.
La Suprema Corte ritiene che la condotta esaminata dal Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata non possa essere ricondotta nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 572 c.p., essendo stati l’indagato e la persona offesa legati da un rapporto more uxorio, non più in essere al momento del verificarsi della condotta contestata.
Solo nel caso di separazione fra persone legate da vincolo matrimoniale, è ancora configurabile il reato di maltrattamenti che si concreta in condotte vessatorie nei confronti del coniuge, sorte in ambito domestico, anche dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza (Cfr. Cass. Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022)
La separazione è, infatti, condizione che non elide lo status acquisito con il matrimonio, e, pur dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall'art. 143, secondo comma, c.c.
L'ordinanza impugnata viene, conseguentemente, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame ai fini della eventuale rivalutazione della sussistenza degli estremi di cui all'art. 612-bis c.p., delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura cautelare applicata.
Cass. pen. Est. Vigna, sentenza 30.07.2024 n.31178