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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • Violenza sessuale in danno di minore: rileva l’istigazione al compimento di atti sessuali con abuso della condizione di inferiorità fisica e psichica della vittima. Corte di Cass., Sez. III pen., Sent. 2 settembre 2024, n. 33334

    In tema di violenza sessuale su persona che si trova in stato di inferiorità fisica o psichica, l'induzione a compiere o a subire atti sessuali, rilevante a norma dell'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, c.p. si realizza quando l'agente, con un'opera di persuasione spesso, ma non necessariamente, sottile o subdola, istiga o convince la vittima ad aderire ad atti sessuali che diversamente quest'ultima non avrebbe compiuto, avvalendosi consapevolmente delle condizioni in cui essa si trova al momento del fatto

     

    Rif. Leg. Artt. 81 e 609-bis c.p.

    Violenza sessuale – Abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa – Attenuante specifica

    Viene oggi portata all’attenzione della Corte di Cassazione la condanna per il reato continuato di cui agli artt. 81 e 609-bis c.p., contestato per l’induzione di un minore - classe 1997 - a compiere e a subire atti sessuali, con abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima, che considerava l’imputato non solo un insegnante di musica, ma anche il padre che non aveva mai avuto

    Il giovane si era determinato a sporgere querela solo dopo avere maturato la consapevolezza delle molestie subite a seguito di un percorso di psicoterapia analitica iniziato nel gennaio 2017, ormai maggiorenne.

    La Suprema Corte respinge in quanto infondati i tre motivi di ricorso proposti.

    All'esito di un'ampia rassegna delle fonti dimostrative acquisite, sia in primo che in secondo grado, sono state ritenute attendibili le dichiarazioni della p.o., avvalorate dalle indicazioni della terapeuta, rendendosi così legittima la decisione della Corte di merito di non accogliere la richiesta difensiva di disporre perizia al fine di accertare la capacità di testimoniare del denunciante e ciò conformemente al principio affermato dalle Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 12602 del 17/12/2015), relative all’eccezionalità della rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello.

    Per di più la mancata applicazione dell'attenuante ex art. 609-bis, ultimo comma, c.p.. risulta immune da censure, essendosi posti i giudici di merito in piena sintonia con la consolidata affermazione della Sezione (cfr. ex multis Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019), secondo cui, in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato contenuto, il che è stato escluso nel caso di specie, non potendosi peraltro sottacere che la pena a carico del ricorrente era già stata ridotta in grado di appello.

     

    Cass. pen. 2.09.2024 n.33334