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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • Il beneficiario di ads conserva intatta la sua capacità processuale. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 29 dicembre 2024, n. 34854

    Nel procedimento per l’apertura dell’amministrazione di sostegno, avendo il giudice tutelare la facoltà di estendere al beneficiario, anche d’ufficio, effetti, limitazioni o decadenze previste da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, è doverosa una regolare vocatio in ius del diretto interessato, con la notifica non solo del ricorso ma anche di un decreto di comparizione con la indicazione della data dell’udienza e che contenga l’avviso che la parte ha facoltà di costituirsi tramite un avvocato.

    Il beneficiario di una amministrazione di sostegno conserva, per tutta la durata del giudizio, la capacità processuale e la facoltà di scegliere il difensore di sua fiducia e non può essere rappresentato nel giudizio stesso dal nominato amministratore di sostegno. Egli conserva in ogni caso, anche qualora la misura divenga definitiva, la facoltà di chiedere la revoca della misura e di interloquire direttamente, anche per via informale, con il giudice tutelare.

    Rif. Leg.: artt. 404, 409 c.c.

     

    Amministrazione di sostegno – vocatio in ius – informazioni preliminare - necessità

    Beneficiario - Capacità processuale - intangibilità

     

    Empowerment della persona. Una pronuncia della Cassazione - 29.12.2024 n. 34854 - che definisce i diritti del destinatario di uno strumento di protezione: il sostegno è diretto a permettere al beneficiario di esercitare in prima persona i suoi diritti. Il modello ideale dell’amministrazione di sostegno è quello di una misura di mero supporto, che non comprime in alcun modo la capacità del soggetto, ma la potenzia, affiancandogli una persona che lo aiuta ad esercitare quanto più possibile i suoi diritti in maniera diretta. Anche qualora i soggetti legittimati propongano l’apertura di una mera amministrazione di supporto, in esito alla audizione dell’interessato e delle parti il giudice tutelare potrebbe adottare un provvedimento limitativo. È quanto accade nell'esperienza di tutti i giorni: decreti standard che mortificano la persona. Servirà il monito del giudice di legittimità per correggere queste prassi?

    Cass., Sez. I, ord. 29.12.24 n.34854