Rif. Leg. Art. 47-quinquies, comma 7, Legge 26 luglio 1975, n. 354; Artt. 2, 3, 30, 31 Costituzione
Detenzione domiciliare – Affidamento minori a terzi – Trattamento discriminatorio – Interesse del minore – Bigenitorialità
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 7, della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna e dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia,
in riferimento al differente trattamento del padre e della madre condannati, quanto alle condizioni di accesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale, nessuna delle censure che investono l'inciso «se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre» è fondata.
Spetterà al prudente apprezzamento del giudice di sorveglianza valutare se e in che misura il concetto di “impossibilità” della madre possa essere esteso, in via interpretativa, anche a situazioni - diverse dal mero svolgimento di un'attività lavorativa da parte della madre, in presenza di supporti familiari o sociali che garantiscano la necessaria cura dei minori durante i suoi orari di lavoro - in cui l'eccezionalità del carico connesso ai doveri di cura renda inesigibile che la sola madre vi faccia efficacemente fronte, in relazione alle gravi patologie di cui il minore soffra e alle sue necessità di continua assistenza.
Le censure, formulate in via subordinata dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, concernenti il solo frammento normativo «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre», le quali mirano a consentire al padre detenuto di accedere alla detenzione domiciliare speciale almeno allorché la madre sia deceduta o sia comunque impossibilitata a provvedere alla cura e all'educazione del figlio sono fondate in riferimento agli artt. 3,30 e 31, secondo comma, Cost., sulla base dei principi già enunciati nella sentenza n. 219 del 2023, assorbiti gli ulteriori parametri.
In tale sentenza si è affermato che il principio dell'interesse preminente del minore - desunto dalle precitate previsioni costituzionali, interpretate alla luce delle pertinenti norme internazionali e dell'Unione Europea - richiede che gli interessi sottesi all'esecuzione intramuraria della pena debbano, di regola, cedere di fronte all'esigenza di assicurare che i minori in tenera età possano godere di una relazione diretta con almeno uno dei due genitori.
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