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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • La nullità del matrimonio religioso non determina la revoca dell’assegno divorzile. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 1067 del 1 aprile 2025

    In tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere in quest'ultimo giudizio, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile. E comunque la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio non produce alcun effetto di caducazione delle statuizioni contenute nella precedente sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio relative all'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, ove su tali statuizioni si sia formato il giudicato, ai sensi dell'art. 324 c.p.c., non costituendo in se stessa un "giustificato motivo" sopraggiunto, legittimante la revisione della disposizione di carattere economico contenute nella sentenza di divorzio

    Rif. Leg.  Artt. 5, 9 Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.

    Assegno di divorzio – Revisione – Circostanze sopravvenute - Nullità del matrimonio– Sentenza ecclesiastica

    Davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere viene promossa l’azione di modifica delle condizioni di divorzio ai fini della revoca dell'assegno divorzile in seguito alla delibazione della sentenza ecclesiastica che ha pronunciato la nullità del matrimonio.

    Il Tribunale richiama i presupposti della revisione dell'assegno divorzile, che postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, precisando che il giudice in sede di revisione non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale reddituale accertate (Cfr. Cass. n. 787 del 20917 e n. 11177 del 2019). Con riguardo al caso di specie, alcuna prova risulta essere stata ritualmente offerta da parte ricorrente in ordine alla convivenza more uxorio della moglie.

    Né costituisce ragione per revocare l'assegno divorzile la sentenza di nullità del matrimonio religioso o le considerazioni della capacità lavorativa della resistente e la durata breve del matrimonio già considerate.

    Vanno al pari disattese le domande avanzata da parte resistente.

    In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vengono compensate tra le parti.

     

    Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 1067/2025 del 01-04-2025