Nei procedimenti minorili, l'ascolto del minore, ove sia stato già disposto ed eseguito, non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, non essendo esso un atto istruttorio o burocratico, ma costituendo piuttosto l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito.
Conf. Cass., n. 437/2024; n. 24626/2023
Rif. Leg. Artt. 315-bis, 336-bis, 337-octies c.c.; Artt. 473-bis 4, 473-bis 5, c.p.c.; Art. 12 Convenzione di New York; Art. 6 Convenzione di Strasburgo.
Ascolto del minore – Capacità di discernimento – Interesse del minore
Nanti la Corte di Cassazione viene impugnato il Decreto della Corte d’Appello di Bologna che, in parziale riforma del decreto impugnato, regolando le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori di una coppia di fatto, ne disponeva l'affidamento temporaneo ai Servizi Sociali, confermando la collocazione dei minori presso la madre e l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima; ai predetti Servizi l’incarico di provvedere allo stretto monitoraggio della frequentazione padre-figli e all'organizzazione d'incontri con i genitori e con i minori, con assistenza presso il domicilio paterno, come specificato in motivazione.
Il ricorso in cassazione viene ritenuto inammissibile.
In ordine all’ascolto del minore, la Corte ritiene che il giudice, qualora debba adottare provvedimenti riguardanti il minore, sia tenuto ad ascoltarlo, salvo che l'ascolto sia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo, sicché, ove il minore non abbia compiuto dodici anni e vi sia una espressa richiesta di procedere all'incombente, sarà il giudice a valutare se lo stesso sia in grado di esprimere una propria opinione sulle questioni che lo interessano e di tale valutazione dovrà essere fornita una motivazione, tanto più argomentata quanto più il minore si avvicina all'età che rende l'ascolto obbligatorio, determinandosi altrimenti la nullità della decisione assunta (Cfr. Cass., n. 32359/2024).
Nella fattispecie, la Corte di merito ha ritenuto di non procedere all'ascolto della minore, in quanto già sentita dalla c.t.u., coadiuvata dallo psicologo; peraltro l’ascolto avrebbe potuto essere non rispondente all'interesse della minore, a causa del disagio che una nuova convocazione avrebbe potuto comportarle.
Tale valutazione è insindacabile, considerando anche che il ricorrente aveva addotto l'esigenza di sentire la figlia solo su una questione di preferenze scolastiche, già esaminate nell'altro giudizio.
Le ulteriori doglianze sono ritenute inammissibili in quanto richiedono una nuova valutazione dei fatti inammissibile in cassazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme
Del pari inammissibile, l'unico motivo del ricorso incidentale.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 17/05/2025, n. 13143