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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • In regime di pari impegno nel mantenimento diretto, residua una quota indiretta per esigenze perequative. Tribunale di Genova, Sez. IV, Sentenza del 29 dicembre 2025, Presidente Estensore Dott. Domenico Pellegrini

    Posto che, nell’ambito del regime paritario, i genitori concorrono in egual misura a far fronte alle quotidiane esigenze di vita dei figli, in caso di sensibile squilibrio reddituale fra le parti, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., va comunque previsto un contributo a carico del genitore economicamente più forte, al fine di garantire ai figli il medesimo tenore di vita presso ciascuno, con l’avvertenza che, le accresciute esigenze dei due giovani impongono di aumentare al 45% la somma in favore degli stessi.

    Nella quantificazione dei redditi occorre considerare anche la cedolare secca percepita dal padre e il maggior onere di accudimento che ricade sulla madre.

    In ragione degli accordi raggiunti in sede penale – laddove il padre accettava una somma in denaro a tacitazione integrale e definitiva di tutti i danni, patrimoniali e non, anche futuri, patiti in conseguenza dei fatti oggetto del procedimento, con rinuncia ad ogni altra pretesa in qualsiasi sede - va respinta la domanda di risarcimento del danno endofamiliare, che costituisce una duplicazione di quella già coltivata dal medesimo genitore in sede penale mediante costituzione di parte civile e già ivi soddisfatta.

    L’estinzione del procedimento per remissione di querela impedisce di ritenere provate le condotte poste a fondamento delle richieste di sanzioni a carico della madre.

    Rif. Leg. Artt. 337-sexies, 2043, 2059 c.c.; Art. 709-ter c.p.c. (abr.)

    Contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e non economicamente indipendenti – Collocazione paritaria – Contributo perequativo – Computo dei redditi – Danno endofamiliare – Risarcimento - Sanzioni

    Tribunale di Genova, Pres. Pellegrini, sentenza 29.12.25