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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • casa coniugale

    L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 18/02/2008 N. 3934 – assegnazione – presupposti L'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. ......

    L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE



    CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 18/02/2008 N. 3934 – assegnazione – presupposti

    L'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c. c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.


    CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 18/06/2008 N. 16559 – assegnazione casa – comodato

    Nel caso in cui il proprietario di un immobile lo conceda in comodato affinchè sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione della casa familiare, in favore del coniuge affidatario della prole, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento, con la conseguenza che le questioni relative alla natura ed alla durata di tale godimento, restano regolate dalla disciplina dell'originario contratto. L'individuazione del vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari, implica un accertamento in fatto, di competenza del giudice del merito, che postula una verifica della comune intenzione delle parti.



    CORTE COSTITUZIONALE 30/07/2008 N. 308 – assegnazione – nuova convivenza o matrimonio – revoca

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155 quater, comma 1, c. c., introdotto dall'art. 1, comma 2, L. 8 febbraio 2006 n. 54, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., nella parte in cui prevede la revoca automatica dell'assegnazione della casa familiare nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile un'interpretazione conforme a Costituzione e premesso, altresì, che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare, ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole, la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi della instaurazione, da parte del coniuge assegnatario, di una convivenza di fatto ovvero di un nuovo matrimonio, ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore.



    CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 15/09/2008 N. 22394 – casa in comproprietà tra i coniugi – esclusiva tutela della prole

    In materia di separazione o divorzio l'assegnazione della casa familiare è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta; pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimità costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario in danno del contitolare.


    TRIBUNALE DI BARI, SEZ. I, 30/01/2009 N. 328 – – casa in comproprietà tra i coniugi – esclusiva tutela della prole


    Il previgente art. 155 c. c. ed il vigente art. 155 quater c. c. in tema di separazione subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, e conviventi con i coniugi. In assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare un provvedimento di assegnazione della casa coniugale.


    TRIBUNALE DI TRANI O5/03/2009 N. 96 – assegnazione casa – detenzione senza titolo – opponibilità

    Nel corso di un giudizio di detenzione senza titolo, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorchè non trascritto, al terzo acquirente l'immobile, ovvero il coniuge legittimo assegnatario dell'abitazione ex casa familiare, in virtù di valido provvedimento giudiziale, anche provvisorio, pronunciato nella causa di separazione personale o di divorzio, può utilmente opporre detto titolo al terzo che abbia acquistato la casa in epoca successiva al provvedimento di assegnazione; tale opponibilità sussiste, entro nove anni dalla data del provvedimento, anche se questo non sia stato trascritto e oltre i nove anni se è stato trascritto.