Nel procedimento per l’apertura dell’amministrazione di sostegno, avendo il giudice tutelare la facoltà di estendere al beneficiario, anche d’ufficio, effetti, limitazioni o decadenze previste da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, è doverosa una regolare vocatio in ius del diretto interessato, con la notifica non solo del ricorso ma anche di un decreto di comparizione con la indicazione della data dell’udienza e che contenga l’avviso che la parte ha facoltà di costituirsi tramite un avvocato.
Il beneficiario di una amministrazione di sostegno conserva, per tutta la durata del giudizio, la capacità processuale e la facoltà di scegliere il difensore di sua fiducia e non può essere rappresentato nel giudizio stesso dal nominato amministratore di sostegno. Egli conserva in ogni caso, anche qualora la misura divenga definitiva, la facoltà di chiedere la revoca della misura e di interloquire direttamente, anche per via informale, con il giudice tutelare.