Nei procedimenti minorili, l'ascolto del minore, ove sia stato già disposto ed eseguito, non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, non essendo esso un atto istruttorio o burocratico, ma costituendo piuttosto l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito.
Conf. Cass., n. 437/2024; n. 24626/2023
Rif. Leg. Artt. 315-bis, 336-bis, 337-octies c.c.; Artt. 473-bis 4, 473-bis 5, c.p.c.; Art. 12 Convenzione di New York; Art. 6 Convenzione di Strasburgo.
Ascolto del minore – Capacità di discernimento – Interesse del minore