Focus

Giurisprudenza

Contributi

Mission

redazione

archivio

Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • affido condiviso esperienze

    Propongo due riflessioni ed alcune esperienze.La riflessione da cui inizio e’ di teoria generale del diritto perche’ corrette impostazioni teoriche sostengono e rafforzano il nostro quotidiano lavoro di “artigiane del diritto”.Inizio quindi con il ricordare che il principio di bigenitorialita’ nasce da un’idea di  condivisione di responsabilita’ genitoriali per madri e  padri in una linea comune con i principi di parita’ all’interno della coppia del diritto di famiglia post 1975.Quando fu emanata la riforma ero all’Universita’ e fu una conquista ......

    Propongo due riflessioni ed alcune esperienze.
    La riflessione da cui inizio e’ di teoria generale del diritto perche’ corrette impostazioni teoriche sostengono e rafforzano il nostro quotidiano lavoro di “artigiane del diritto”.
    Inizio quindi con il ricordare che il principio di bigenitorialita’ nasce da un’idea di  condivisione di responsabilita’ genitoriali per madri e  padri in una linea comune con i principi di parita’ all’interno della coppia del diritto di famiglia post 1975.
    Quando fu emanata la riforma ero all’Universita’ e fu una conquista del pensiero costituzionale e della cultura e pratica politica delle donne considerare marito e moglie sullo stesso piano, passare dalla “ patria potestà’” alla “ potestà genitoriale”.
    Una linea di responsabilizzazione dei due genitori che si e’ poi tradotta in un’altra serie di provvedimenti normativi, quali i congedi parentali di cui possono fruire padri e madri (confr. L.  53/2000).
    La normativa ha quindi un accentuato valore programmatico, promozionale di un’evoluzione della cultura e del costume che consenta una condivisione della cura e dell’educazione dei figli.
    Entrambi i genitori hanno diritto anzi il dovere (dovere e diritto ex art. 30 Cost.) posizione giuridica soggettiva di vantaggio/svantaggio che si traduce in RESPONSABILITA’(Munus la chiama la Corte d’Appello di Roma nella sentenza del 19.11.2008).
    Per questo motivo nelle consensuali che propongo ai clienti, madri o padri che siano, inserisco sempre una clausola ampia di visita e l’impegno per il genitore con cui i figli non vivono a prendersene cura nei tempi che andiamo a concordare.

    relazione al convegno di Livorno del 16/06/2011.
    Leggi il testo integrale.

    apri documento PDF