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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • ascolto del minore e riforma filiazione

    La disciplina dei rapporti tra genitori e figli nelle nuove famiglie allargate, separate, con figli nati all’interno e fuori del matrimonio, consente di svolgere qualche breve riflessione sulla figura del minore nella fase patologica del rapporto tra i genitori in cui, a seguito della separazione (o del divorzio), il legame si allenta e la relazione parentale assume nuove connotazioni e valenze. La riforma di recente approvata in Parlamento sul riconoscimento dei figli naturali (l. 10 dicembre 2012, n°219, entrata in ......

    La disciplina dei rapporti tra genitori e figli nelle nuove famiglie allargate, separate, con figli nati all’interno e fuori del matrimonio, consente di svolgere qualche breve riflessione sulla figura del minore nella fase patologica del rapporto tra i genitori in cui, a seguito della separazione (o del divorzio), il legame si allenta e la relazione parentale assume nuove connotazioni e valenze.
    La riforma di recente approvata in Parlamento sul riconoscimento dei figli naturali (l. 10 dicembre 2012, n°219, entrata in vigore il 1° gennaio 2013), tra le altre previsioni, assegna un ruolo di rilievo all’ascolto del minore, prevedendo nell’art.1, 2° comma, lettera b) l’introduzione nel codice civile di una nuova norma, l’art.315–bis, rubricata “Diritti e doveri del figlio”, che attribuisce al figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Dello stesso segno è anche la modifica, attuata dalla medesima legge, dell’art. 250, 4° comma, lett. d) c.c. sul riconoscimento dei figli naturali  che consente al giudice, in caso di opposizione dell’altro genitore al riconoscimento, di disporre l'audizione  del  figlio  minore  che   abbia compiuto i dodici anni, o anche di  età  inferiore,  ove  capace  di discernimento1.
    Le due norme si allineano, confermando la centralità della figura del minore, alla disposizione dell’art.155 sexies  del codice civile, introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n°54 sull’affido condiviso e rubricato “Poteri del giudice e ascolto del minore” che ha tentato di dare spazio concreto alla volontà e ai desideri dei figli minori almeno dodicenni o anche più piccoli, se dotati della capacità di comprendere, stabilendo che: «il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento».
    I precedenti progetti di riforma in tema di filiazione (come il progetto di modifica della legge sull’affidamento condiviso), sebbene siano stati espressione del tentativo di riformulare in una versione più moderna la disciplina dei rapporti familiari, non potevano dirsi – almeno riguardo al minore – del tutto soddisfacenti sul piano del rafforzamento dei rapporti genitori–figli nel conflitto familiare e della protezione dell’interesse del minore.

    continua.

    relazione al Convegno  "Genitori e figli: quali riforme per le nuove famiglie”, svoltosi  il 4 maggio 2012 nell'Università di Genova.

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