Nell’ambito dei procedimenti di separazione e di divorzio, di norma al collocamento della prole presso uno dei due genitori, corrisponde anche l’assegnazione dell’ex casa familiare al medesimo genitore collocatario.Tale assegnazione, allorchè la titolarità della casa sia di terzi o dell’altro coniuge od in comproprietà con terzi o con l’altro coniuge, può essere fonte di conflitti, laddove il titolare o contitolare voglia procedere alla vendita dell’intero o della quota o la casa stessa possa costituire oggetto di espropriazione forzata o di ......
Nell’ambito dei procedimenti di separazione e di divorzio, di norma al collocamento della prole presso uno dei due genitori, corrisponde anche l’assegnazione dell’ex casa familiare al medesimo genitore collocatario. Tale assegnazione, allorchè la titolarità della casa sia di terzi o dell’altro coniuge od in comproprietà con terzi o con l’altro coniuge, può essere fonte di conflitti, laddove il titolare o contitolare voglia procedere alla vendita dell’intero o della quota o la casa stessa possa costituire oggetto di espropriazione forzata o di iscrizione di ipoteche e pignoramenti. Sorge quindi l’esigenza che del provvedimento di assegnazione della casa familiare sia data idonea pubblicità, nel senso che sia reso noto ai terzi e loro opponibile che sull’abitazione gravano i vincoli derivanti dalla separazione o dal divorzio. Lo strumento per soddisfare tale esigenza è costituito dalla trascrizione del provvedimento di assegnazione stesso presso l’Agenzia delle Entrate (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari) nel cui ambito insiste l’immobile oggetto di assegnazione. L’assegnazione della casa coniugale costituisce infatti un diritto atipico personale che non priva tuttavia il proprietario o comproprietario del potere di disporre dell’intero o della sua quota, ovverosia di vendere, di costituire diritti reali o altri pesi. Già la legge sul divorzio aveva stabilito all’art.6 comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla legge 74/1987 che “L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 c.c.”. Qualche anno dopo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione con pronuncia del 03/03/2006 n. 4719 statuiva che il provvedimento di assegnazione (comunque fosse stato disposto comprendendosi l’assegnazione in sede di provvedimenti provvisori) potesse essere opponibile ai terzi nei limiti del novennio anche in assenza di una formale trascrizione. Oggi l’art. 155 –quater della legge della legge 08/02/2006 n. 54 prevede che “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2643 cod..civ.”. Questa disposizione in forza del comma 2 dell’art. 4 della legge 2006/54 si applica anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. In materia residua tuttora un’area scoperta concernente la trascrivibilità del ricorso per separazione giudiziale che contenga la domanda di assegnazione della casa familiare. Il Tribunale di Alessandria con decisione 24/02/2006 n. 448 sollevò dubbio di costituzionalità in punto, in quanto nelle more tra la notifica del ricorso e la partecipazione all’udienza presidenziale, il titolare della casa coniugale, futuro e probabile destinatario di un provvedimento di assegnazione, potrebbe liberamente disporne. La Corte Costituzionale ha tuttavia negato ammissibilità al ricorso con decisione 27 aprile 2007 n. 142 seppur per ragioni formali, non essendo stato chiarito dal giudice a quo se nel caso di specie la casa coniugale fosse stata o meno assegnata. In oggi l’orientamento dei conservatori è peraltro negativo, nel senso che non viene consentita la trascrivibilità del ricorso, in assenza di disposizioni legislative ad hoc o pronunce in tal senso indicative dal parte della Corte di Cassazione.