I cambiamenti nell'ultimo decennio del fenomeno "immigrazione" sono stati sensibili e produttivi di norme.I permessi di soggiorno per motivi di lavoro e quelli per motivi di famiglia hanno avuto una crescita continua e costante che conferma e documenta la stabilizzazione del fenomeno dell’immigrazione. La crescita di cui si parla si traduce nell’aumento dei minori stranieri residenti in Italia. L’articolo 31 del Testo Unico 286/1998 assegna al Tribunale per i minorenni la competenza a provvedere alla migliore assistenza del minore, inclusa ......
I cambiamenti nell'ultimo decennio del fenomeno "immigrazione" sono stati sensibili e produttivi di norme. I permessi di soggiorno per motivi di lavoro e quelli per motivi di famiglia hanno avuto una crescita continua e costante che conferma e documenta la stabilizzazione del fenomeno dell’immigrazione. La crescita di cui si parla si traduce nell’aumento dei minori stranieri residenti in Italia. L’articolo 31 del Testo Unico 286/1998 assegna al Tribunale per i minorenni la competenza a provvedere alla migliore assistenza del minore, inclusa l’autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare, se funzionale alle esigenze del minore. Il vulnus si può identificare nel fatto che i provvedimenti delle politiche di immigrazione sono solo per gli immigrati adulti e tali norme non sono predisposte a tutelare i diritti del minore. Il Dlgs. 286/98, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 sono due complessi di norme che regolano l'intricata materia. La scelta del legislatore si è concentrata sui minori stranieri nell’ambito della famiglia, trascurando di prevedere una disciplina organica riguardante i minori stranieri “non accompagnati” (minori che si trovano in Italia senza i propri genitori o senza persone legalmente responsabili della loro assistenza, tutela e rappresentanza), per i quali il legislatore italiano si è limitato a prevedere sia il divieto di espulsione «degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi» (art. 19, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 286/1998) sia l’istituzione di un Comitato per i minori stranieri, tra i cui compiti rientrano – ai sensi del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535 (Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell’articolo 33, commi 2 e 2–bis, del D.lgs. n. 286/1998) – quelli del censimento, del rimpatrio e dell’accoglienza dei minori non accompagnati. Nella sfera penale di queste norme, nella loro ottica di inquadramento e guida del minore, è interessante la sentenza del 5 maggio 2011 del giudice Rossella Azteni del Tribunale per i minorenni di Genova. segue.