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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • sottrazione minori

    1. La Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 – Rapporti col Regolamento CE n. 2201/2003 .Il  fenomeno della sottrazione internazionale di minori è divenuto negli ultimi decenni viepiù importante in relazione all’incremento delle coppie miste, conseguenza dell’accresciuta facilità di spostamenti e di stabilimento nell’ambito dell’Unione europea e dei flussi migratori provenienti in Europa soprattutto dai continenti Sudamericano, Africano ed Asiatico.Questo studio ha lo scopo di mettere in relazione la tutela approntata dalla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 con il ......

    1. La Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 – Rapporti col Regolamento CE n. 2201/2003 .

    Il  fenomeno della sottrazione internazionale di minori è divenuto negli ultimi decenni viepiù importante in relazione all’incremento delle coppie miste, conseguenza dell’accresciuta facilità di spostamenti e di stabilimento nell’ambito dell’Unione europea e dei flussi migratori provenienti in Europa soprattutto dai continenti Sudamericano, Africano ed Asiatico.

    Questo studio ha lo scopo di mettere in relazione la tutela approntata dalla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 con il Regolamento CE n. 2201 del 2003 (Bruxelles II bis) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1347/2000. La finalità è quella di fornire un ausilio ai pratici del diritto anche tramite l’esame di casi concreti realmente verificatisi.

    Occorre sottolineare che alla Convenzione dell’Aia hanno aderito tutti gli Stati membri dell’Unione europea.
    Tale Convenzione prevede un procedimento d’urgenza applicabile nel caso in cui sia avvenuto il trasferimento illecito di un bambino all’estero, senza il consenso dell’altro genitore o dell’affidatario (persona fisica o ente)  ovvero quando il minore sia lecitamente portato all’estero, ma sia ivi trattenuto e ne sia impedito il rientro nel paese di residenza abituale.
    La nozione di residenza abituale ( art. 3 della Convenzione dell’Aia) va definita con riferimento al luogo in cui il minore – anche di fatto – ha il centro dei propri interessi e dei propri legami affettivi e come precisato dalla Corte di Cassazione “ è individuata “con riferimento al luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località della sua quotidiana vita di relazione”1.
    La Convenzione ha l’obiettivo di garantire il bambino leso dal trasferimento illecito e di ripristinare la sua condizione di vita preesistente.
    A tal fine, il principio cardine su cui si fonda la disciplina convenzionale è correlato al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni relative all’affidamento del minore che, già rese prima della sottrazione in uno degli Stati contraenti, avranno, appunto, esecuzione e riconoscimento anche negli altri Stati parte della Convenzione.
    È quindi evidente che la ratio cui si informa tale principio è quella di porre rimedio all’ipotesi in cui un genitore ponga in atto la sottrazione del figlio all’altro genitore, al fine di evitare le statuizioni assunte, in tema di affidamento, dall’Autorità giudiziaria di un certo paese che considera a sé sfavorevoli.
    Per tale ragione la Convenzione dell’Aia nega all’Autorità giudiziaria dello Stato in cui il minore si trova illegalmente, di emettere pronunce sul merito modificando il regime giuridico dell’affidamento – immediatamente preesistente all’allontanamento forzato dal luogo di residenza abituale – in favore del genitore che ha posto in atto la condotta illecita.

    Deve ricordarsi inoltre che la possibilità di applicazione della Convenzione cessa allorché il minore compie 16 anni (art. 4 della Convenzione).

    continua.

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