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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • ddl 2805 S

    Ancora una volta l'unica riforma possibile sembra essere quella a costo zero. In attesa di una più articolata e completa revisione ordinamentale (il Tribunale per la famiglia) ormai da tempo necessaria, ben venga comunque l'eliminazione delle evidenti e odiose disparità tuttora esistenti tra figli legittimi e naturali e ben venga altresì l'estensione delle regole processuali vigenti per i processi di separazione e divorzio alle procedure di affidamento dei figli di fronte al Tribunale per i Minorenni. Il DDL 2805 S, ......

    Ancora una volta l'unica riforma possibile sembra essere quella a costo zero. In attesa di una più articolata e completa revisione ordinamentale (il Tribunale per la famiglia) ormai da tempo necessaria, ben venga comunque l'eliminazione delle evidenti e odiose disparità tuttora esistenti tra figli legittimi e naturali e ben venga altresì l'estensione delle regole processuali vigenti per i processi di separazione e divorzio alle procedure di affidamento dei figli di fronte al Tribunale per i Minorenni.
    Il DDL 2805 S, approvato alla Camera ed ora all'esame del Senato, si caratterizza per l'unificazione di vari disegni di legge, tutti comunque finalizzati allo scopo di parificare lo status dei figli legittimi e naturali.
    Il progetto prevede in sintesi:
    – vincolo di parentela senza distinzioni: esteso a tutti i casi di filiazione (rimane escluso solo per le adozioni di maggiori d'età) – art. 74 c.c.;
    – limite d'età ridotto a 14 anni per l'assenso al riconoscimento da parte del figlio (art. 250 c.c.);
    – ridotto a partire da 12 anni il limite per l'obbligo di ascolto del minore e anche inferiore ove capace di discernimento (art. 315–bis);
    – semplificazione della procedura di riconoscimento giudiziale in caso di opposizione: termine di 30 gg. per proporre opposizione all'istanza di riconoscimento;
    – il figlio naturale successivamente riconosciuto può aggiungere il cognome paterno, ma conserva quello materno (art. 262);
    – venir meno dell'obbligo di mantenimento in favore del genitore che sia stato dichiarato decaduto dalla potestà (art. 448–bis);
    – abolizione dei termini "legittimo" e "naturale" in tutto il codice civile: semplicemente "figli";
    – delega al Governo per l'adeguamento dei nuovi principi di parificazione dei figli nella legislazione in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità, in materia di stato, nella disciplina delle successioni e donazioni, ed in quella di diritto privato internazionale; per la legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti; per l'unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, sulla base del concetto di responsabilità genitoriale quale aspetto dell’esercizio della potestà genitoriale;
    – estensione delle norme di procedura della separazione e del divorzio ai giudizi sull'affidamento dei figli nati fuori del matrimonio (già naturali).

    La riforma più attesa è data proprio da quest'ultima previsione, vale a dire dall'introduzione di garanzie e regole procedurali nel rito minorile. Si tratta anche qui del minimo sforzo del legislatore, il quale semplicemente estende all'ambito dei procedimenti minorili (solo quelli di affidamento però) le norme di procedura applicate nei giudizi di separazione e divorzio. Tuttavia la parificazione anche su questo piano tra filiazione legittima e naturale era da tempo reclamata a gran voce non solo dagli operatori del diritto di famiglia, ma dagli stessi padri e madri naturali, ingiustamente e clamorosamente penalizzati.
    Le disfunzioni del sistema erano talmente note che il legislatore, diffidente verso una corretta applicazione delle nuove norme, ha ritenuto necessario introdurre previsioni più stringenti quanto all'organo deputato a tenere le udienze, il quale dovrà essere il presidente o un giudice togato delegato sia nella fase presidenziale, sia per l'assunzione dei mezzi di prova. Le prassi invalse presso i Tribunali per i Minorenni di delegare le funzioni ai giudici onorari hanno evidentemente reso necessaria tale precisazione.
    Si è voluto tuttavia mantenere l'organo collegiale, contrariamente ad una tendenza verso un più razionale modello monocratico, certamente più snello e non meno garantista, stante la possibilità di revisione mediante appello collegiale.
    Non è la riforma migliore, ma è forse l'unica che abbia possibilità di andare in porto.
    I cittadini ne hanno bisogno, le norme e gli obblighi internazionali ce la impongono, gli operatori del diritto la considerano uno strumento indifferibile in termini di effettività della tutela.

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