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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • sfruttamento minorile

    L'ormai noto Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 (rubricato “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”, G.U. n. 188 del 13 agosto scorso) ovvero la Manovra–Bis 2011 contenente misure di austerity contiene anche qualche novità normativa di estremo interesse. Infatti contro il c.d. “caporalato”, ovvero l'odioso – e assai diffuso nel Belpaese – sfruttamento del lavoro irregolare, è stato introdotto al codice penale l’art. 603–bis (“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”), con un'importante novità anche a ......

    L'ormai noto Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 (rubricato “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”, G.U. n. 188 del 13 agosto scorso) ovvero la Manovra–Bis 2011 contenente misure di austerity contiene anche qualche novità normativa di estremo interesse.
    Infatti contro il c.d. “caporalato”, ovvero l'odioso – e assai diffuso nel Belpaese – sfruttamento del lavoro irregolare, è stato introdotto al codice penale l’art. 603–bis (“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”), con un'importante novità anche a rafforzare la tutela dei minori.
    La nuova ipotesi incriminatrice sanziona “chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori” (art. 603–bis I comma c.p.). Si specifica altresì cosa debba intendersi per “sfruttamento”, indicando degli indici presuntivi per la sua sussistenza quali “la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato” (art. 603–bis II comma n. 1 c.p.) o “la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria alle ferie” (art. 603–bis II comma n. 2 c.p.), le violazioni alla normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro e la “sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni allogiative particolarmente degradanti” (art. 603–bis II comma nn. 3,4 c.p.).
    Vengono previste, come anticipato, anche delle circostanze aggravanti specifiche, che comportano quindi l’aumento della pena da un terzo alla metà, quali il fatto che vengano reclutati (e sfruttati) più di tre lavoratori, o soggetti minori in età non lavorativa e che i lavoratori “intermediati” siano stati esposti a “situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro” (art. 603–bis III comma c.p.).
    Non mancano in caso di condanna – previste dall’aggiunto art. 603–ter c.p. – anche pene accessorie, particolarmente dure, quali l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, e relativi subcontratti. E’ anche prevista – sempre in caso di condanna – l’esclusione per due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato, o di altri enti pubblici o dell’Unione Europea (sempre all’art. 603–ter c.p.).
    Aspettiamo quindi con grandi aspettative la concreta applicazione in tutto il territorio nazionale di queste norme che potranno contribuire senz'altro alla riduzione del fenomeno delle c.d. “morti bianche”.

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