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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • Le misure ex artt. 709-ter e 614-bis cpc, la loro funzione preventiva diretta a dissuadere comportamenti che ostacolano l’esercizio da parte del figlio del suo diritto alla vita privata e familiare

    di Cesare Fossati

    La funzione preventiva sanzionatoria della norma di cui al 709-ter cpc in relazione a comportamenti di un genitore che ostacolano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, richiede interventi solleciti da parte del giudice dell'esecuzione, a carattere coercitivo-dissuasivo, capaci di evitare il consolidarsi di una situazione che mette in pericolo il diritto del figlio a conservare un significativo rapporto affettivo con il genitore.

    A tal fine il Giudice può emettere, anche d'ufficio, i provvedimenti più efficaci atti a dissuadere il genitore responsabile dal reiterarsi di condotte ostruzionistiche: fra questi, oltre all'ammonimento ed alla condanna al risarcimento del danno in favore del figlio, anche la condanna alla sanzione pecuniaria indiretta per ogni violazione ex art. 614 bis cpc.

    Fossati. Nota a Tribunale di Bari 10.02.20 e Cassazione 6.3.20 n.6471