Le misure ex artt. 709-ter e 614-bis cpc, la loro funzione preventiva diretta a dissuadere comportamenti che ostacolano l’esercizio da parte del figlio del suo diritto alla vita privata e familiare
di Cesare Fossati
La funzione preventiva sanzionatoria della norma di cui al 709-ter cpc in relazione a comportamenti di un genitore che ostacolano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, richiede interventi solleciti da parte del giudice dell'esecuzione, a carattere coercitivo-dissuasivo, capaci di evitare il consolidarsi di una situazione che mette in pericolo il diritto del figlio a conservare un significativo rapporto affettivo con il genitore.
A tal fine il Giudice può emettere, anche d'ufficio, i provvedimenti più efficaci atti a dissuadere il genitore responsabile dal reiterarsi di condotte ostruzionistiche: fra questi, oltre all'ammonimento ed alla condanna al risarcimento del danno in favore del figlio, anche la condanna alla sanzione pecuniaria indiretta per ogni violazione ex art. 614 bis cpc.