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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • modifica separazione divorzio

    La caratteristica dei provvedimenti emessi in materia di diritto di famiglia (assegnazione casa familiare, affido della prole, determinazione dell’assegno di contributo al mantenimento) è quella di essere adottati rebus sic stantibus sulla base delle prove risultate tali in un determinato procedimento.Detti provvedimenti passano in giudicato, nel senso che maturato tutto l’iter per la loro impugnazione, diventano irrevocabili, ma concorrendo nuove circostanze di fatto sono sempre suscettibili di revoca o modifica mediante nuovo autonomo procedimento.Detti provvedimenti sono modificabili, ovviamente, anche nel ......

    La caratteristica dei provvedimenti emessi in materia di diritto di famiglia (assegnazione casa familiare, affido della prole, determinazione dell’assegno di contributo al mantenimento) è quella di essere adottati rebus sic stantibus sulla base delle prove risultate tali in un determinato procedimento.
    Detti provvedimenti passano in giudicato, nel senso che maturato tutto l’iter per la loro impugnazione, diventano irrevocabili, ma concorrendo nuove circostanze di fatto sono sempre suscettibili di revoca o modifica mediante nuovo autonomo procedimento.
    Detti provvedimenti sono modificabili, ovviamente, anche nel corso del giudizio in cui vennero adottati, con talune particolarità a seconda che si tratti provvedimenti provvisori emessi in sede presidenziale, provvedimenti emessi in corso di causa o provvedimenti statuiti con la decisione finale.
    I primi (provvedimenti presidenziali) sono adottati in esito alla comparizione delle parti al primo contatto con il Giudice e sono finalizzate a fornire una regolamentazione di base alle parti stesse.
    A decorrere dall’entrata in vigore della legge 08/02/2006 n.54 siffatti provvedimenti provvisori possono essere impugnati (reclamati) con ricorso dinanzi alla Corte di Appello competente per territorio (art. 708, quarto comma c.p.c.) e ciò al fine di ottenere una revisione sulla base delle medesime circostanze già rese note in sede di comparizione personale dei coniugi dinanzi al presidente.
    Nel corso del giudizio, i provvedimenti presidenziali (ivi compresi quelli reclamati) ed ogni altro che fosse emesso dal giudice istruttori sono anch’essi suscettivi di revoca o modifica, solo per il sopravvenire di circostanze nuove, che rendano non più attuale il sistema di regolamentazione dell’assetto familiare già disposto dal giudice.
    Allo stesso modo, come accennato, passata in giudicato la sentenza che abbia stabilito le condizioni di separazione o di divorzio o successivamente all’omologa della separazione consensuale o alla emissione della pronuncia per divorzio congiunto, le parti, ricorrendo ancor qui nuove e sopravvenute circostanze, possono rivolgersi al giudice e chiedere la revoca o modifica delle condizioni (art. 710 c.p.c.).
    In questa materia, di indubbio rilievo sono taluni principi affermati anche di recente dalla Corte di Cassazione.
    Ad esempio, è stato ritenuto che l’assegno di mantenimento possa essere chiesto per la prima volta con il ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (assumendo la sopravvenienza di giustificati motivi) anche quando non sia stato per l’innanzi chiesto o la richiesta sia stata negata (Cassazione 21/05/2008 n. 13059) o anche quando il coniuge sia stato contumace nel precedente procedimento ( (Cassazione 25/08/2005 n. 17320).
    Allo stesso modo, al fine di porre termine alla corresponsione di assegno di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne divenuto economicamente autosufficiente, occorre ancora qui instaurare il medesimo procedimento in camera di consiglio per ottenere la revisione delle condizioni, senza che tale fatto possa di per sé legittimare auto–eliminazione dell’assegno stesso (Cassazione 04/04/2005 n. 6975).
    E’ stato chiarito, infine, che nei procedimenti di revisione delle condizioni, il giudice deve prendere in esame il complesso della situazione economica dei coniugi ed è tenuto pertanto ad effettuare una nuova valutazione comparativa dei redditi delle parti (Cassazione 15/11/2004 n. 22163) finalizzata a verificare se la sopravvenienza di fatti nuovi sia tale da alterare l’equilibrio pregresso e nel caso positivo a determinare l’incidenza di tali fatti sul complesso delle situazioni prese in esame.