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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • riti familiari

    La tutela differenziata nelle controversie di famiglia. Le suggestioni provenienti dal diritto sostanziale. In una fase in cui il legislatore si orienta verso un superamento della pluralità dei riti (cfr. art. 54 della legge n. 69 del 2009, anche se con un intervento assai attenuato perchè limitato ai riti di cui alle leggi speciali e non contenuti nel codice, con la tradizionale ripartizione tra rito ordinario e rito del lavoro), sopravvive la specialità del rito familiare, di cui il legislatore ......

    La tutela differenziata nelle controversie di famiglia.

    Le suggestioni provenienti dal diritto sostanziale.

    In una fase in cui il legislatore si orienta verso un superamento della pluralità dei riti (cfr. art. 54 della legge n. 69 del 2009, anche se con un intervento assai attenuato perchè limitato ai riti di cui alle leggi speciali e non contenuti nel codice, con la tradizionale ripartizione tra rito ordinario e rito del lavoro), sopravvive la specialità del rito familiare, di cui il legislatore con una tecnica legislativa frammentata e spesso non coerente, non sembra avere piena consapevolezza, ma che resta espressamente esentato dalla delega.

    Non possiamo salutare con soddisfazione questa opzione perché crediamo che il processo familiare necessiti di una profonda razionalizzazione e di un vasto intervento di riforma. Per questo condurremo la nostra analisi anche con un’attenta prospettiva de iure condendo.

    La differenziazione e la specialità nel diritto di famiglia ha solide radici di diritto sostanziale, per le peculiarità comuni alle situazioni tutelate, siano esse personali, come l’affidamento, la potestà; siano esse patrimoniali, come il mantenimento, l’assegno divorzile, siano esse miste, come l’assegnazione della casa.

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