L’udienza presidenziale costituisce il momento di incontro delle parti davanti al Giudice e di confronto delle rispettive istanze, formulate nell’atto introduttivo del procedimento.
L’udienza presidenziale ha funzioni diverse a seconda che il procedimento sia stato introdotto dai coniugi con un unico ricorso (separazione consensuale) o con ricorso presentato da uno solo di essi (separazione giudiziale).
Nel primo caso, infatti, il Giudice sente i coniugi al fine precipuo di verificare in anteprima rispetto al Tribunale, la rispondenza alla legge delle condizioni già scelte dagli stessi al fine di regolare i futuri reciproci diritti tra loro e con la prole.
In siffatte udienze prevale il momento dell’incontro e sovente il Giudice ascolta i coniugi insieme. In genere si tratta di incombente di breve durata, che termina con la sottoscrizione da parte dei coniugi delle condizioni riportate nel verbale di udienza; dopodichè il Presidente li autorizza a vivere separati e trasmette il fascicolo alla camera di consiglio (il collegio composto da tre giudici) per i provvedimenti di omologazione delle condizioni sottoscritte.
Nel secondo caso, invece, prevale il momento del confronto tra le rispettive istanze formulate dai coniugi.
All’udienza presidenziale nell’ambito di un procedimento contenzioso, il Giudice emana provvedimenti provvisori atti a disciplinare i momenti fondamentali della separazione o del divorzio, quali la scelta sull’affidamento della prole (oggi di regola disponendo l’affidamento condiviso), l’assegnazione della casa familiare (in presenza di figli), la debenza e l’entità dell’assegno di mantenimento sia a favore del coniuge più debole che del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente.
Tali provvedimenti, sebbene provvisori, sono destinati a permanere per tutta la durata del procedimento, salvo che ne venga chiesta dalle parti la revisione ai sensi dell’art. 709 c.p.c. per sopravvenuti mutamenti delle circostanze di fatto sui quali i provvedimenti stessi vennero emessi.
La legge 8 febbraio 2006 n. 54 ha inoltre stabilito che i provvedimenti presidenziali siano suscettibili di impugnazione dinanzi alla Corte di Appello competente per territorio. Si tratta di una novità legislativa di estremo rilievo in quanto consente alle parti di rivolgersi ad un giudice di grado superiore chiedendo di rivedere la situazione sulla base delle medesime circostanze di fatto già prese in considerazione nell’udienza presidenziale (art. 708 c.p.c., quarto comma).
Sempre in sede di udienza presidenziale e anche prima, la legge consente al giudice, ricorrendone i presupposti (art. 155–sexies, primo comma cod. civ.) di procedere all’ascolto del minore ultra dodicenne o anche di età inferiore purchè capace di discernimento.
Altra novità di rilievo, è la possibilità, con il consenso dei coniugi, di dare ingresso anche nella fase dei provvedimenti provvisori (anzi, prima della loro emanazione) ad una mediazione, avvalendosi di esperti affinchè si tenti di raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli (art. 155–sexies, secondo comma).
Tale novità si inserisce nelle finalità cui tende la legge 54/2006 di pervenire per quanto possibile alla conciliazione tra i coniugi (art. 708 cod. proc. civ.), tanto che l’art. 707 cod. proc. civ. prevede la comparizione personale dei coniugi con l’assistenza del difensore proprio al fine di garantire nelle parti l’importanza dell’incombente e rendere la figura dell’avvocato “completo protagonista, anche umano dell’udienza e delle vicende che la caratterizzano” (così, Piero Calabrò, L’affido condiviso: il ruolo dell’udienza presidenziale e le impugnazioni, in www.altalex.com, articolo del 26/02/2007).
Processualmente, l’udienza presidenziale, emessi i provvedimenti provvisori, si chiude con l’assegnazione della causa ad un giudice istruttore davanti al quale si aprirà la fase contenziosa in senso stretto, ove avrà inizio l’istruttoria con l'ammissione delle varie prove che le parti offriranno a sostegno delle rispettive tesi.
Le disposizioni di cui sopra, si applicano in forza del comma 2 dell’art. 4 della legge 2006/54 anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati; la norma quindi sancisce la totale parificazione tra tutte le fattispecie in cui si debbano regolare i rapporti genitori/figli, indipendentemente dalla qualità del loro vincolo giuridico.
Resta il problema, tuttora aperto e fonte di evidenti e discusse disparità, di come applicare le disposizioni relative all'udienza presidenziale nel processo minorile (di fronte al Tribunale per i Minorenni), nel quale l'organo giudicante, composto da un collegio di giudici (togati e onorari), delega spesso ad un proprio componente l'attività istruttoria, ma non ritiene di poter emettere, al pari del Presidente del Tribunale ordinario, provvedimenti interlocutori immediati, i quali invero sarebbero necessari per rispondere alle esigenze di tutela primaria del minore.