PROTOCOLLO D'INTESA PER L’AVVOCATO E L'ESPERTO DI RELAZIONI FAMILIARI
L’avvocato, il consulente tecnico, il mediatore familiare ed ogni altro soggetto professionista coinvolti in procedure che riguardino le persone e la famiglia sono impegnati a facilitare il dialogo e l'interazione tra le parti, offrendo una leale e fattiva collaborazione al fine di pervenire alla individuazione di soluzioni il più possibile condivise.
Nei propri elaborati scritti e nella trattazione orale, l’avvocato e l'esperto di relazioni familiari si impegnano ad utilizzare contenuti e toni rispettosi nei confronti di tutte le parti a vario titolo coinvolte.
Gli operatori che interagiscono nell’ambito delle relazione familiari, sono soggetti adeguatamente formati ed aggiornati sulla mediazione familiare e consapevoli delle potenzialità della stessa. A tal fine l’avvocato informerà il proprio assistito circa i benefici derivanti dalla mediazione familiare, proponendo incontri propedeutici ad un percorso di mediazione.
L’avvocato e l'esperto familiare sostengono il diritto dei figli alla genitorialità e si impegnano perchè tale diritto venga rispettato. Essi riconoscono altresì il principio di parità tra i coniugi e concorrono al superamento di ogni discriminazione.
L’avvocato ed il consulente non devono avere rapporti diretti, ovvero procedere all’audizione del minore o riceverlo in studio, neppure in presenza di uno od entrambi i genitori, salvo che abbiano ricevuto espresso consenso informato da parte dei genitori, ovvero siano stati nominati curatore speciale o difensore del minore stesso.
E’ ritenuto principio deontologico imprescindile che l’esercizio della professione forense ovvero quella di consulente tecnico o di esperto ai fini di cui al presente protocollo, richiede, in capo ai professionisti, il possesso di comprovate competenze, adeguate alla particolarità e delicatezza della funzione da assolvere e di un continuo aggiornamento della formazione.
Compito primario del difensore e dell'esperto è quello di responsabilizzare i coniugi ovvero le parti, sollecitandoli a rispettare il dovere di leale cooperazione e collaborazione nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione o del raggiungimento di un accordo, anche in applicazione del principio di responsabilità genitoriale.
L'esperto di relazioni familiari nonché il mediatore familiare, è impegnato a mantenere il più stretto riserbo su quanto emerso nel percorso di mediazione, alla conclusione del quale suggerisce alla coppia la predisposizione dell'accordo da parte dei rispettivi difensori, ovvero da parte di un esperto in diritto collaborativo.
L'indispensabile considerazione per il migliore interesse del minore e dei soggetti deboli investe l'avvocato e l'operatore del diritto di famiglia di una specifica responsabilità sociale.
L'operatore esperto di relazioni familiari ha cura di evitare ogni situazione di conflitto d'interessi. A mero titolo d'esempio sono incompatibili i ruoli di difensore del minore e di uno dei genitori, così come il ruolo dell'esperto o consulente con quello dello psicoterapeuta.