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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • La giurisdizione forense nella ristrutturazione delle crisi familiari.

    Dalla constatazione dei limiti della giurisdizione, alle prassi invalse presso i Tribunali, inadeguate nel dare risposte efficaci alle coppie in crisi, la giustizia in materia di famiglia ha dimostrato il sostanziale fallimento del modello contenzioso.
    Le relazioni familiari non possono essere trattate al pari di un qualunque altro aspetto ricompreso nell'ambito del diritto civile.
    Gli aspetti emotivi e psicologici delle crisi interpersonali hanno un peso che non può essere trascurato.

    Abstract

    Dalla constatazione dei limiti della giurisdizione, alle prassi invalse presso i Tribunali, inadeguate nel dare risposte efficaci alle coppie in crisi, la giustizia in materia di famiglia ha dimostrato il sostanziale fallimento del modello contenzioso.
    Le relazioni familiari non possono essere trattate al pari di un qualunque altro aspetto ricompreso nell'ambito del diritto civile.
    Gli aspetti emotivi e psicologici delle crisi interpersonali hanno un peso che non può essere trascurato.
    L'intervento dell'avvocato può essere integrato da quello dell'esperto delle relazioni familiari, per una risposta molto più aderente ai bisogni delle persone.
    L'atteggiamento o la propensione dell'avvocato nella gestione delle crisi familiari ha un peso rilevante.
    Inseriti in un contesto che fa delle liti il terreno di confronto quotidiano, gli avvocati faticano ad uscire da questo circolo vizioso.
    In molti tuttavia condividono la sterilità di un approccio avversariale e sempre più sono alla ricerca di un nuovo modo di svolgere la professione.
    Le procedure di negoziazione assistita consentono di dare voce a questa esigenza e di impostare un nuovo paradigma di intervento: la prospettiva collaborativa nella giurisdizione forense.
    Il ceto forense ha nelle proprie mani uno strumento efficacissimo per dare la svolta e fornire un contributo decisivo ai fini della pacificazione e risoluzione delle controversie.
    Dipende esclusivamente dall'avvocatura e dalla sua capacità di rinnovarsi la sfida per la conquista di un ruolo sociale ed istituzionale di primario rango costituzionale.


    Indice
     

    1. I limiti della giurisdizione.

    2. Le dinamiche delle relazioni familiari.

    3. L'approccio del legale.

    4. La comunità professionale collaborativa

    5. Le procedure di negoziazione assistita da avvocati.

    6. La pratica collaborativa.

    7. Il cambio di prospettiva e le potenzialità dell'avvocatura.

     

     

    1. I limiti della giurisdizione.

     

    Nel corso degli anni dedicati alla formazione, all'aggiornamento professionale, alla specializzazione, ho maturato progressivamente la convinzione di quanto gli strumenti del diritto facciano fatica a dare risposte soddisfacenti al bisogno di orientamento e ristrutturazione delle relazioni familiari in crisi.

    Nel tempo, di pari passo con il crescere delle competenze professionali, assumevo maggiore consapevolezza dei limiti della giurisdizione.

    La farraginosità delle procedure, i tempi del processo che non rispondono affatto alle esigenze delle persone, l'irrazionale competenza ripartita su più uffici – tribunale ordinario, tribunale per i minorenni, giudice tutelare, con conseguente elevato grado di incertezza e moltiplicarsi dei giudizi; la diversità e disomogeneità dei riti, la frequente delusione conseguente al rigetto delle istanze istruttorie fin dal primo grado di giudizio, rappresentano tutti elementi di una diffusa insoddisfazione verso il sistema giudiziario.

    La constatazione dei limiti della giurisdizione: le frequenti prassi giudiziarie che vedono respingere tout cour le istanze istruttorie delle parti, specie se relative a prove orali, in favore di incarichi sempre più extragiudiziari, mandati a vario titolo attribuiti ai servizi sociali del territorio, da incarichi di istruzione della vertenza, a deleghe di supporto ed intervento, sino all'affido dei figli in situazioni di elevata conflittualità.

    E' in atto una sostanziale trasformazione delle prassi in uso presso i Tribunali ordinari verso l'adozione di quelle, da tempo segnalate come critiche, in uso presso i Tribunali per i Minorenni.

    Servizi sociali spesso impreparati a dare risposte in ambito giudiziario, disorientati ogni qual volta il fascicolo si chiude presso il Tribunale ordinario dal quale hanno ricevuto l'incarico, con conseguente possibile – e paradossale - segnalazione al Tribunale per i Minorenni al solo fine di “riprodurre” un'autorità giudiziaria di riferimento, con effetto domino e moltiplicarsi delle procedure.

    Servizi del territorio chiamati a molteplici ruoli, non di rado in condizioni di perenne conflitto d'interessi, dovendo assolvere istituzionalmente compiti diversificati e poco coerenti: dalla funzione di aiuto e sostegno alle famiglie, a quella – invisa ai più - di segnalazione, a quella di controllo e di esecuzione delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

     

    Non solo: sempre più frequenti gli incarichi ad esperti, le note consulenze tecniche d'ufficio, le quali per lo più si svolgono in completa assenza di regole, sia quanto alle competenze effettive degli iscritti agli elenchi tenuti presso l'autorità Giudiziaria, sia quanto alla procedura da rispettare, interamente demandata alla correttezza del consulente di volta in volta nominato, al quale vengono assegnati svariati ed eterogenei compiti e quesiti: dall'incarico di tentare la riconciliazione fra i coniugi, alla mediazione familiare, all'ascolto dei minori, per poi passare alla valutazione sulla capacità genitoriale, funzionale alla decisione sull'affidamento dei figli, fino all'assegnazione della casa.

     

     

    2. Le dinamiche delle relazioni familiari.

     

     

    Dall'altra le caratteristiche dei soggetti feriti, coinvolti nel conflitto familiare.

    Molte volte il conflitto è scatenato dal solo desiderio di vedere affermato, alla conclusione del giudizio, che l'altro è il responsabile del fallimento dell'unione.

    Può accadere che le parti formulino o difendano tenacemente le rispettive domande giudiziali non perchè siano effettivamente interessate al loro accoglimento, ma solo per dimostrare a se stesse e agli altri di avere prevalso, o ancor peggio, per mera ritorsione.

    Quando questo atteggiamento viene tenuto – consapevolmente o inconsapevolmente – in relazione alle scelte relative all'affidamento e alla crescita dei figli, gli effetti possono essere devastanti, talvolta irreversibili.

    Gli avvocati combattono le loro battaglie con l'armamentario messo loro a disposizione nei tribunali: strumenti tuttavia non appropriati, che non consentono un'assistenza sensibile e personalizzata della quale invece le famiglie hanno bisogno in un momento di drastico cambiamento qual'è il momento della separazione e del divorzio.

    Le aspettative di giustizia si infrangono frequentemente contro una realtà incapace di dare risposte.

    I giudici, quando possono parlare liberamente, riconoscono di non essere le persone più indicate per risolvere le controversie personali familiari.

    Un giudice che aveva subito un pesante ed estenuante conflitto familiare, confessò che solo a seguito di quell'esperienza personale dilaniante aveva compreso quanta sensibilità occorra nel trattare questa delicata materia.

    A gennaio di quest'anno ebbi modo di organizzare un forum regionale1 che si tenne a Savona dall'eloquente titolo “Il cortocircuito giudiziario nelle procedure minorili e di diritto di famiglia” nel corso del quale illustri relatori2 fecero più volte riferimento ai limiti della giurisdizione, tante volte oggetto di provvedimenti di censura da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo adita in ordine alla frequente violazione del diritto alla vita familiare riconosciuto dall'art. 8.

    Constatai come questioni di siffatta natura possono essere risolte più efficacemente dai partner stessi, i quali conoscono meglio di chiunque altro la propria condizione inter-relazionale ed hanno un interesse nel futuro proprio e dei loro figli.

    Il tutto naturalmente se condotti e guidati in questo percorso di consapevolezza da professionisti qualificati ed eticamente convinti della superiore efficacia di un procedimento stragiudiziale, anche per far valere i diritti.

     

     

    3. L'approccio del legale.

     

     

    Per la mia personale esperienza l'approccio del legale ad una soluzione non conflittuale delle crisi familiari ha un peso decisivo, conta per oltre l'ottanta per cento, ai fini di una risoluzione conciliativa del caso.

    Quando viene da me un cliente, dapprima mi racconta la sua personale esperienza, ma è solo quando arriva a comunicarmi il nome del difensore del partner (in genere chiamato da subito – nella prospetttiva avversariale - controparte), è solo allora che intuisco – naturalmente questo non vale sempre - quante chances avremo di evitare il conflitto.

     

    Iniziarono a farsi strada i seguenti percorsi esperienziali e convincimenti:

    l'importanza del fattore psicologico, emotivo, di quanto il supporto legale abbia bisogno anche del sostegno degli esperti delle relazioni e della psiche e appunto il lavoro di costoro debba o possa essere intrecciato con il lavoro del difensore;

    l'importanza della scelta procedurale, nonché dell'atteggiamento mentale del legale di controparte: a seconda del tipo di approccio che può essere dato alle controversie familiari, queste ultime possono essere “incanalate”, instradate verso una soluzione non contenziosa, o il contrario.

    Negli anni scorsi, a partire dal 2013, a Genova, ho avviato con diverse figure professionali un gruppo di lavoro multidisciplinare, denominato Gruppo psicoforense, comprendente avvocati, psicologi, mediatori familiari, assistenti sociali, magistrati, con i quali abbiamo realizzato diverse attività, da incontri di discussione, alla supervisione, alla condivisione dei casi, alla formazione.

    E' stata ed è tuttora un'esperienza molto positiva, coinvolgente, arricchente.

    Sul versante professionale il gruppo è pervenuto alla considerazione che vale la pena proporre convintamente, sin dal primo incontro o contatto con il cliente, il binomio avvocato-psicologo, allo scopo di promuovere quanto più possibile il lavoro integrato legale-psicologico.

    Ho avuto la possibilità di sperimentare e constatare la validità di un lavoro strutturato che consente di fornire alle parti in lite un adeguato supporto emotivo ed una cornice legale a garanzia del rispetto degli interessi e diritti delle parti e dei figli.

    La particolare duttilità del metodo adottato consente di applicarsi ad un numero elevato di casi.

    Laddove, come capita, la crisi familiare necessiti di una pronta risposta, la possibilità di redigere e stipulare accordi parziali o provvisori permette di fornire nell'immediato un contenimento concreto, corrispondente alle esigenze di rapida composizione della crisi, per poi potersi dedicare con tutta l'attenzione ed il tempo necessari all'esame delle questioni più complesse, ai risvolti emotivi, alle esigenze di supporto e di ascolto.

     

     

    4. La comunità professionale collaborativa

     

     

    Di qui si è fatta strada la consapevolezza della necessità di creare e allargare la comunità di professionisti in senso lato “collaborativi”3.

    Ho maturato la convinzione che il cambio di prospettiva, ovvero di paradigma, debba essere netto, senza fraintendimenti, senza incertezze.

    Occorre credere fermamente nella superiorità di un approccio che consenta alle parti di riappropriarsi delle scelte di vita, senza delegare a terzi, ma avendo al proprio fianco ed usufruendo di tutte le competenze professionali che il caso richiede.

    Ritengo che l'approccio “collaborativo” che la classe forense può garantire adottando un diverso paradigma d'azione, consenta una tutela più completa, perchè ha come obiettivo la cura dell'intero sistema delle relazioni personali e non guarda solo ai singoli componenti.

    E' la ragione che mi ha spinto a promuovere una rete di professionisti4 che abbracciano questa scelta di fondo e sono in grado di incidere in maniera decisiva per il benessere delle persone in senso distensivo, anziché alimentare il conflitto.

    L'obiettivo è rendere più consapevole la scelta per questo tipo di concezione, per un siffatto stile di difesa, a chi ha bisogno di orientarsi in questo settore.

    Sapere e far sapere agli utenti che un numero sempre maggiore di professionsiti adotta una diversa prospettiva che non passa per il tribunale rende più forte anche la comunità di avvocati conciliatori.

     

     

     

    5. Le procedure di negoziazione assistita da avvocati.

     

     

    Un approccio di questo tipo è perfettamente usufruibile attraverso le procedure di negoziazione assistita da avvocati introdotte con il d.l. n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014.

     

    Con la normativa sulla negoziazione assistita il legislatore ha fornito all'avvocatura un “assist” clamoroso, uno strumento straordinario per cambiare la prospettiva di intervento.

    Si è parlato di giurisdizione forense5, come di una terza via per risolvere l'annoso problema dei tempi lunghi della giustizia civile, riconoscendo il legislatore alla classe forense la capacità di ergersi a protagonisti della definizione non contenziosa della crisi delle relazioni familiari.

    Ma non è solo una mera questione di riduzione dei tempi della giustizia, a venire in evidenza è soprattutto l'opportunità di rendere un servizio molto più accurato e qualificato, tagliato su misura per le persone.

     

    Ho lavorato in questi anni alla più ampia applicazione e diffusione delle procedure di negoziazione assistita, anche oltre i limiti dettati da un legislatore poco attento6.

    Così ad esempio non ho considerato inderogabile il limite temporale previsto di tre mesi, ulteriormente prorogabile di un altro mese, ritenendolo un ostacolo sormontabile, non ostandovi alcuna norma o principio di ordine pubblico.

    Analogamente ho promosso l'utilizzo delle tecniche di negoziazione assistita, ovvero il contenitore teorico e procedurale, al di fuori delle vertenze fra coppie coniugate, anche di fronte al collega “avversario” che obiettava la mancata previsione normativa: trattandosi di un nuovo paradigma, di un nuovo approccio, soprattutto mentale alla trattazione dei casi, l'ho ritenuto perfettamente applicabile anche alle coppie di conviventi, con la sola differenza che in questo caso non basta l'accordo firmato dalle parti e controfirmato dai difensori, ma occorre un passaggio in Tribunale per la sua formalizzazione.

    Ancora, avendo il legislatore dimenticato l'obbligo di ascolto del minore, ho ritenuto possibile, ed anzi fortemente auspicabile, integrare e colmare il vuoto normativo con l'applicazione, all'interno delle procedure di negoziazione, di una nuova figura: il consulente psicoforense, in una prospettiva del tutto nuova, di aiuto e di supporto delle coppie in crisi, che può andare ben oltre la necessità attuale (qui e ora) di definire i rapporti.

     

    Il d.l. n. 132/2014 (convertito con l. n. 162/2014) si inquadra nella più ampia tendenziale diffusione delle procedure stragiudiziali dirette a raggiungere un accordo per comporre una controversia. L’introduzione della disciplina rappresenta un indubbio riconoscimento da parte del legislatore del ruolo fondamentale, insostituibile, che gli avvocati svolgono nell’ambito delle procedure alternative di risoluzione delle controversie in senso lato “separative”, soprattutto allo scopo di agevolare il raggiungimento di nuovi equilibri familiari.

    La negoziazione assistita può, quindi, trovare applicazione quando due coniugi, assistiti ciascuno da un proprio avvocato, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per addivenire ad una soluzione consensuale della loro separazione personale, divorzio o modifica dei predetti, senza necessità di rivolgersi ad un tribunale, con un accordo qualificabile come “decisione”, valevole nel più ampio contesto giuridico europeo (ex Reg. UE n. 2201/2003).

    Il controllo giudiziario è demandato al Pubblico Ministero, attraverso un'inedita nuova funzione di verifica, mentre il rinvio al Presidente del Tribunale è solo eventuale, in caso di dubbi sulla corrispondenza degli accordi all'interesse dei minori coinvolti, ovvero di contrarietà dell'accordo a norme di ordine pubblico.

    Secondo la previsione del comma 1 dell’art. 2 d.l. n. 132/2014 le parti devono essere assistite da avvocati iscritti all'albo, anche ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 2 febbraio 2001, vale a dire avvocati stabiliti7.

     

    6. La pratica collaborativa.

     

     

    Antecedente storico, metodologico, della negoziazione assistita è stato rinvenuto nelle prassi e tecniche collaborative nate negli Stati Uniti ad opera degli avvocati Stuart Webb e Ronald D. Ousky8.

     

    Tra i fondamenti di questa metodologia troviamo l'obbligo di lealtà, già previsto in via generale dal codice di procedura civile9, nonché dal codice deontologico forense (attuale art. 910), il quale presenta, nella normativa sulla negoziazione assistita un profilo di maggiore incisività, il che comporta che il difensore è chiamato ad adottare una diversa ottica rispetto all'attività contenziosa ed alla difesa degli interessi di parte.

    Si può affermare che la negoziazione assistita, sebbene caratterizzata dalla contrapposizione degli interessi delle parti, debba svolgersi in un’ottica di cooperazione reciproca: i legali sono chiamati a promuovere e favorire tale cooperazione con i rispettivi clienti, adottando una particolare attenzione al tema in occasione della necessaria informativa iniziale, nonché in sede di parere preliminare, perorando profusamente la causa della gestione stragiudiziale e diretta dei propri interessi, non disgiunti dagli interessi preminenti dei figli e da quelli dell'altra parte.

    Ne consegue che non rispondono a questa prospettiva tutti i comportamenti – degli avvocati, ma anche dei rispettivi clienti - dilatori, omissivi, ispirati ad una qualsivoglia omertà od opacità, adottati al fine di arrivare ad ogni costo ad un accordo che soddisfi esclusivamente le posizioni di una sola parte.

    E' solo prestando attendo ascolto alle ragioni espresse dalle parti, in presenza delle stesse (trovo che la negoziazione assistita senza le parti sia una contraddizione in termini), che entrambi i difensori possono entrare in relazione empatica con le stesse e trovare un punto di condivisione che riduce massimamente le asperità delle rivendicazioni personali.

     

    La cooperazione fra i legali è l'elemento distintivo di maggiore evidenza, che differenzia la negoziazione assistita dalla mediazione: nel procedimento di mediazione gli avvocati hanno il ruolo di difensori delle parti ed è previsto l’intervento di un terzo in posizione imparziale; diversamente nella negoziazione assistita alle parti, ma soprattutto agli avvocati, è affidato un ruolo attivo, di perseguimento dell’accordo, essendo chiamati al raggiungimento di un esito positivo.

    In questa ottica si spiega la scelta di campo, molto netta, dei professionisti collaborativi, per un mandato limitato11, che non consente la prosecuzione dell'incarico in sede contenziosa in caso di insuccesso della procedura.

     

    La pratica collaborativa, così come la negoziazione assistita richiede una completa disclosure – trasparenza - degli elementi che caratterizzano la fattispecie.

    In tema di tutela della riservatezza potrebbe essere utile che sui documenti che devono essere scambiati e/o condivisi nel corso della negoziazione assistita sia apposto un timbro che li colleghi a tale procedimento (ad esempio: «documento coperto da obbligo di riservatezza ai sensi dell’art. 9 comma 2 d.l. 132/2014»), in moda da scongiurare che gli stessi possano essere riversati in un eventuale successivo contenzioso in caso di insuccesso della procedura stragiudiziale.

     

    L'art. 9 d.l. 132/2014 prevede un limite di prova testimoniale sia in sede civile sia in sede penale: «i difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite".

    L’applicazione anche a “coloro che partecipano al procedimento» delle disposizioni dell’art. 200 c.p.p. e l’estensione delle garanzie di libertà previste per il difensore dall’art. 103 c.p.p., in quanto applicabili, pare dare ingresso, pur non essendo espressamente previsto dalla disciplina della negoziazione assistita, alla possibilità di nominare esperti o periti di parte ovvero un consulente di nomina congiunta (vedi, nella prospettiva qui promossa, il consulente psicoforense), sempre nell’ottica di addivenire ad una soluzione concordata della controversia.

     

     

     

    7. Il cambio di prospettiva e le potenzialità dell'avvocatura.

     

    Servono soluzioni ardite, coraggiose, creative.

    Il legislatore con la normativa sulla negoziazione assistita ha assegnato agli avvocati un ruolo fondamentale, di creazione di prassi potenzialmente dirompenti e virtuose.

    Gli avvocati sanno bene cosa non funziona nell'amministrazione della giustizia minorile e di diritto di famiglia.

    Sono quindi i soggetti più qualificati per dare risposte soddisfacenti al bisogno di tutela e di ascolto delle coppie in crisi e dei loro bambini.

    Sanno quanto il trascorrere del tempo possa avere effetti devastanti per la relazione genitore-figlio e le pronunce della Corte Europea servono da richiamo autorevole in questo senso.

    La cassetta degli attrezzi dell'avvocato civilista è spesso inadeguata a dare risposte a necessità impellenti e spesso ingestibili nelle aule di tribunale.

    Si pensi a temi come la scelta in ordine all'alimentazione del bambino, il rifiuto di sottoporlo ai vaccini, i viaggi all'estero, le preferenze in tema di culto, la scuola, etc.

    Il diverso modo istituzionale di risolvere il conflitto può contribuire fin dall'inizio a modificare la qualità del conflitto stesso, che può nascere già nella diversa prospettiva della soluzione.

    Alla classe forense, la legge ha assegnato un’opportunità che al momento non sembra sia stata apprezzata in tutto il suo valore evolutivo: quella di rappresentare le persone che vengono assistite in un dialogo che, anziché adeguarsi necessariamente alle regole rigide del diritto e del processo, possa orientarsi più apertamente verso la comprensione degli avvenimenti che hanno dato luogo alla lite, senza il timore che essi arrechino pregiudizio alle ragioni dell'uno o dell'altro, ma con la certezza che costituiscano il mezzo per trovare la giusta soluzione: è come se si trattasse della ricerca di una verità diversa da quella processuale, fondata sulla prova, e più aderente alla realtà delle cose che effettivamente accadono, anche se non processualmente provate.

    Il nuovo ruolo richiesto all'avvocato consente di rivalutare la sua professionalità per farla fuoriuscire dalla risalente modalità litigiosa che il processo in qualche modo impone, per approdare verso nuove sfide: verso la comprensione del cambiamento della professione e delle esigenze della società.

    Una possibilità, peraltro, non estranea al ruolo da tempo svolto dall'avvocato, giacché la transazione ex art. 1965 c.c. è istituto da tempo noto ed applicato, e tuttavia utilizzato spesso con mentalità da trattativa di posizione: le "reciproche concessioni" che la stessa norma prevede, non hanno quel carattere “trasformativo” che oggi viene richiesto nel trattare secondo la nuova ottica la possibile conciliazione della lite12.

     

    Un sfida dunque altamente qualificante e dirompente degli schemi sino ad oggi in uso, che dovrebbe entusiasmare la classe forense chiamata ad affiancare al sistema giudiziario esistente un'innovativa forma di giurisdizione, plasmata dalle mani esperte di professionisti dotati di una grande esperienza ed umanità, grazie a doti in parte maturate nel corso dell'esperienza di lavoro, in parte da acquisire attraverso un netto cambio di mentalità e di approccio, ciò che non è poi così difficile realizzare, sol che lo si voglia fare.

     

    Avv. Cesare Fossati

    Foro di Genova.



    1Il II Forum regionale ligure dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, dal titolo “Il cortocircuito giudiziario nelle procedure minorili e di diritto di famiglia. ADR e Tribunale per le persone e la famiglia. Savona, Fortezza Priamar, 12 gennaio 2018.

    2Prof.ssa Ilaria Queirolo, Università di Genova; Dott. Giorgio Jachia – Coordinatore Prima Sezione Civile Tribunale di Salerno; Avv. Rita Prinzi, Osservatorio Naz. Dir. Famiglia; Dr. Maria Cristina Pantone, Ordine Assistenti Sociali; Avv. Serenella Omero, Osservatorio Naz. Dir. Famiglia; Dr. Lia Mastropaolo, Scuola Genovese di Mediazione; Dr. Cinzia Leone, pedagogista, Presidente ANPE Liguria.

    3Uso qui il termine collaborativo in senso atecnico, i professionisti collaborativi in senso stretto sono coloro che fanno parte di apposite associazioni riconosciute dall'Accademia Internazionale di Professionisti Collaborativi, IACP.

    4www.avvocatidifamiglia.net

    5Remo Danovi – Il declino del processo e la giurisdizione forense – la rivista del Consiglio, 2015, 64; nonché Tribunale di Milano, 23 marzo 2016, giudice estensore Giuseppe Buffone: “ Come è stato autorevolmente evidenziato in Dottrina, si è di fatto inaugurata una sorta di "giurisdizione forense" che muove da una idea dell'Avvocatura attrezzata per presidiare anche gli interessi dei fanciulli (...)”

    6Inspiegabile per esempio la mancata estensione alle procedure fra coppie non coniugate, così come l'esclusione del patrocinio a spese dello Stato.

    7 Con parere in data 18 novembre 2015 il CNF ha chiarito che l’avvocato stabilito potrà assistere uno dei coniugi in un procedimento di negoziazione assistita finalizzato alla separazione, ovvero allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o relative modifiche, senza l’assistenza di un Collega iscritto all’Albo ordinario.

    8Autori di: “The collaborative way to divorce, the revolutionary method that results in less stress, lower costs and happier kids – without going to court”.

    9 L'art. 88 c.p.c. statuisce che “le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

    10Art. 9 – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza 1. L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. 2. L’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

    11Il cd. “Disqualification Agreement” o “Disqualification Clause”, definito “l'essenza stessa del modello collaborativo: senza di esso una negoziazione non può dirsi Pratica Collaborativa”, in Marco Sala, Cristina Menichino, La pratica collaborativa, Utet, 2018, per es. a pag. 63 e segg.

    12E' quanto purtroppo ancora oggi capita di constatare quando, proposto l'avvio di una procedura di negoziazione assistita, mi sento riferire al telefono dal collega: “dimmi prima il tuo/la tua che cosa chiede e ti saprò dire”.

    Fossati - La giurisdizione forense