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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • Costituzionalmente illegittimo l’art. 291, primo comma, c.c. in relazione all’art. 2 Cost. nella parte in cui non consente al giudice di ridurre l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando. Corte Costituzionale, Sentenza n. 5 del 18 gennaio 2024

    Va dichiarata l'illegittimità costituzionale – in riferimento all'art. 2 della Costituzione – dell’art. 291, primo comma, c.c., nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando, in quanto il rigido divieto imposto al giudice di intervenire, derogando, eventualmente, al limite minimo nel divario di età tra adottante e adottando, si rivela in radice incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, senza che tale assoluto sacrificio trovi coerente giustificazione compensativa.

    Adozione del maggiorenne – Adozione - Divario di età adottante / adottato

    Rif. Leg.: Art. 291, 312 c.c.; Art. 2, 3, 10, 30 Cost.; Art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; Art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; Art. 16 Dichiarazione Universale dei diritti umani.

    Con Ordinanza n. cronol. 62 del 17 gennaio 2023, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima civile, ha sollevato - in riferimento agli artt. 2, 3, 10, primo comma (in relazione agli art. 8 CEDU, 7 della CDFUE e 16 della Dichiarazione universale dei diritti umani), e 30 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, c.c., "nella parte in cui non consente al giudice di dichiarare l'adozione di maggiorenne derogando al limite del divario di età tra adottante ed adottando imposto in 18 anni nei casi di esigua differenza di età".

    Dopo un primo richiamo generale all’istituto dell'adozione di maggiorenne, nonché all’istituto della adozione del minore di età introdotto con Legge 5 giugno 1967, n. 431 (a mezzo di modifiche al titolo VIII del Libro I del Codice Civile “Dell'adozione" e dell'inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale") e, successivamente, con la Legge 4 maggio 1983 n. 184 (in virtù della quale la disciplina della adozione dei soggetti minori di età venne interamente trasferita al di fuori del codice civile), la Corte Costituzionale definisce le finalità dei due istituti precisando che l'adozione dei maggiorenni resta regolata, dopo la riforma del 1983, dal codice civile e riservata al rapporto tra gli adulti, non creando, a differenza dell'adozione del minore di età, una relazione di parentela con i discendenti dell'adottante ed essendo revocabile.

    Nelle nuove figure delle cosiddette famiglie ricomposte, rientrano "il caso dell'adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare", ma anche "situazioni in cui persone, spesso anziane, confidano in un rafforzamento – grazie all'adozione – del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando, oppure che vogliono semplicemente dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l'adottando, con cui, di norma, hanno consolidato un rapporto affettivo" (Cfr. Corte Cost. n. 135/2023).

    L'attuale conformazione dell'adozione dei maggiorenni rende "palese l'irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità" (Cfr. Corte Cost. n. 135/2023), in quanto destinata ad entrare in contrasto con il diritto costituzionale inviolabile all'identità personale.

    L'unico punto di equilibrio consiste nell'accertamento rimesso al giudice che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, provveda a valutare la sussistenza di motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua.

    Corte Costituzionale, Sentenza n. 5 del 18 gennaio 2024