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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • I legami con la famiglia di origine e i dubbi di legittimità del sistema adottivo. Cass. sez. I, Ord. Interl. 5 gennaio 2023, n. 230

    Incompatibilità nell’attuale contesto normativo dell’innesto nell’ambito dell’adozione legittimante delle caratteristiche dell’adozione mite, vale a dire la conservazione dei legami con la famiglia d’origine.

    L'inderogabilità della recisione dei legami con la famiglia di origine, intesa come tratto distintivo dell'adozione legittimante rispetto ai modelli adottivi previsti dalla L. n. 184 del 1983, art. 44, non costituisce sempre la soluzione preferibile per il minore.

    La tutela del preminente interesse del minore, da ratio conformatrice del sistema legislativo di tutela dei minori, interamente inverata attraverso il paradigma normativo, in modo predeterminato ed astratto, è divenuto criterio determinante nelle decisioni relative ai minori.

    Questa specifica attitudine mal si concilia con un sistema normativo che non presenti margini di flessibilità quale quello relativo al complesso procedimento che dall'accertamento dello stato di abbandono, conduce alla dichiarazione di adottabilità ed infine con separato procedimento all'adozione legittimante.

    La questione ha pertanto rilevanza nomofilattica.

    Adozione legittimante e adozione in casi particolari – famiglia di origine

    Rif. Leg.: artt. 27, comma 3, 7 e 44 legge n. 184 del 1983, art. 134 Cost.; art. 23 L. n. 87 del 1953, artt. 2,3, 30 e 117 Cost., art. 8 Cedu; artt. 3 e 21 Convenzione Onu del 20.11.1989; art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    La vicenda, invero drammatica, che aveva dato luogo ai provvedimenti di affidamento prima e adozione poi, nasceva dall’omicidio della madre ad opera del padre. Il Tribunale in un primo tempo aveva dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla dichiarazione di adottabilità dei due minori.

    Il padre era stato dichiarato decaduto e si era disposta l'interruzione di ogni rapporto con i figli, i quali venivano affidati a prozii paterni, residenti in Inghilterra, con la possibilità di mantenere periodi di frequentazione con la nonna materna e contatti telefonici.

    Interponevano appello sia il tutore dei minori, sia la nonna materna, con richiesta di pronuncia dello stato di adottabilità dei minori.

    La Corte d’Appello, nel frattempo, ritenuti gli affidatari inadeguati, dichiarava lo stato di adottabilità, reputandolo strumento più idoneo alla loro tutela.

    Cass., Sez. I, Ord. interl. 5.01.23 n.230