Divorzio – domanda di decadenza della responsabilità genitoriale – competenza del Giudice del divorzio – sussistenza
Decadenza della responsabilità genitoriale – contumacia del padre nel procedimento di divorzio – presupposto costitutivo – insussistenza
Il Giudice chiamato a decidere sulla domanda di scioglimento del matrimonio è competente a pronunciarsi anche sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta nel medesimo procedimento.
Nel caso di specie il Tribunale di Milano respinge, in quanto infondata, la domanda di decadenza formulata dalla moglie, richiedente il divorzio, nei confronti del marito rimasto contumace nella procedura divorzile. Detta decadenza che comporta la recisione definitiva del legame tra il figlio ed il genitore va intesa come extrema ratio ossia come intervento rimediale sussidiario e residuale.
Ne consegue che non è presupposto costitutivo sufficiente della pronuncia di decadenza la sola irreperibilità del genitore, a maggior ragione se non sia stato accertato che la latitanza nel rapporto genitoriale dipenda da esclusive o preminenti scelte del genitore medesimo.
Tuttavia la scelta di parte resistente (il padre) di non costituirsi in giudizio esprime un completo disinteresse al fattivo esercizio della responsabilità genitoriale ed indica una verosimile scarsa adeguatezza al consapevole ruolo di genitore, il che rende necessario disporre l’affido monogenitoriale del figlio minore in favore della madre.
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