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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • Protezione internazionale contro il matrimonio combinato. Cassazione 6 ottobre 2020, n. 21437

    di Michela Labriola

    Cass., civ. sez. I, ord,. 6 ottobre 2020, n. 21437, Pres. San Giorgio – Cons. Rel. Fidanzia

    Va cassato con rinvio al Tribunale, il provvedimento che rigetta la domanda di una donna, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o in subordine quella umanitaria, che lamenta la pratica del matrimonio forzato nel suo Paese d’origine. Non è fondata la doglianza della soppressione del secondo grado di giudizio, atteso il vaglio amministrativo prima di quello giurisdizionale, tuttavia, ancorché la narrazione dei fatti della straniera sia soggetta alla libera valutazione del giudice di merito, la Corte evidenzia come non si sia tenuta in maggior conto la lesione del diritto all’autodeterminazione della donna che rifiuta il matrimonio combinato.  (Nel caso di specie la ragazza dello Sri Lanka, respingendo il matrimonio concordato dai suoi parenti con un uomo anziano che ledeva la sua dignità, benché non in stato di pericolo, ha ottenuto la concessione della «protezione sussidiaria» di cui all’art. 14 lett b) d.lgs. n. 251/07).

    IMMIGRAZIONE – Protezione sussidiaria – Impugnazione Tribunale

    Rif. Leg.: art. 35 bis co.13 d.lgs. 28.1.2008, art. 6 d.l. n. 13/2017, L.  46/2017, art. 14 lett b) d.lgs. n. 251/07

    Corte di Cassazione, civ. sez. I, Est. Fidanza, ord,. 6 ottobre 2020, n. 21437