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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • divorzio e polizia tributaria

    Con la recente sentenza n. 4551 del 22 marzo 2012 la Cassazione, nell’affermare e ribadire nuovamente la discrezionalità del potere del giudice di merito di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria (ex art. 5, co. 9, L. 898/1970; oggi con qualche variante dall’art. 155 c.c. è previsto anche in tema di affidamento dei figli minori nel caso di separazione), ne precisa limiti e presupposti di utilizzazione.Infatti, la Corte di llegittimità riafferma che il potere discrezionale del giudice "non può ......

    Con la recente sentenza n. 4551 del 22 marzo 2012 la Cassazione, nell’affermare e ribadire nuovamente la discrezionalità del potere del giudice di merito di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria (ex art. 5, co. 9, L. 898/1970; oggi con qualche variante dall’art. 155 c.c. è previsto anche in tema di affidamento dei figli minori nel caso di separazione), ne precisa limiti e presupposti di utilizzazione.
    Infatti, la Corte di llegittimità riafferma che il potere discrezionale del giudice "non può essere considerato come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche", né può "supplire alla carenza probatoria della parte onerata".
    Il ricorso alla polizia tributaria, infatti, può solo essere utilizzato per assumere "informazioni integrative del bagaglio istruttorio già fornito".
    Due sono, quindi, i limiti individuati dalla Corte.
    1) L’indagine patrimoniale che la parte, nel contestare la veridicità delle dichiarazioni dell’altro coniuge circa la propria condizione reddituale e patrimoniale, può chiedere quale strumento probatorio non può avere “fini meramente esplorativi”. La Corte di Cassazione ha infatti aggiunto che l’indagine, a cura della polizia tributaria, deve essere disposta sulla base di “fatti specifici e circostanziati” dedotti nell’istanza del richiedente in grado di dare l’appiglio al giudice per disporre le indagini ed il relativo campo di azione.
    2) La parte, inoltre, deve anche mostrare all’organo giudicante che se non utilizza quel rimedio probatorio, non sarebbe in grado di colmare, con gli ordinari mezzi istruttori previsti dal codice di procedura civile, la lacuna probatoria della sua difesa.
    In sostanza tale interpretazione, con un ragionamento a contrario, apre finalmente la strada ad una maggiore tutela del coniuge che ha come controparte un libero professionista (notoriamente più facilmente beneficiario della residuale e limitatata concessione dello strumento di cui si discorre).

    la sentenza il commento