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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • Libera la scelta di formare una nuova famiglia. Cass, Sez. I, Ord. 4 maggio 2022, n. 14162

    In tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri.

     

    Le spese conseguenti al nuovo matrimonio, il quale costituisce una libera scelta della persona, non sono motivo sufficiente per eliminare o ridurre l’assegno divorzile riconosciuto alla ex moglie.

    Nonostante le decisioni dei giudici di merito concordi nel respingere il ricorso del marito, diretto ad ottenere l'eliminazione o la riduzione del suo obbligo al contributo al mantenimento della ex moglie, quantificato in 400 euro mensile, l’uomo ricorre in Cassazione dichiarando di avere a disposizione un reddito annuale di circa ventimila euro, ottenuto peraltro attraverso l'espletamento di lavoro straordinario e notturno.

    Irrilevanti questi rilievi per i giudici di legittimità, i quali sottolineano la maggiore forza economica dell'uomo, il quale nel 2013 aveva dichiarato un reddito superiore ai ventiquattromila euro, reddito che non risulta essere diminuito, mentre l'ex moglie oggi ha quasi 60 anni e difficilmente potrà trovare un lavoro; percepisce un reddito di soli 400 euro al mese dalla locazione di un immobile. (CF)

     

    Divorzio – assegno – nuova convivenza

     

    Rif. Leg.: artt. 5 e 9 L. 898/1970

    Cass. 04.05.22 n. 14162