Art. 14, comma 2 della legge 19 febbraio 2004 n. 40 – illegittimità costituzionale – è fondata limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre" – art. 32 Cost.: tutela della salute e art. 4 Legge 40/04: principio di minor invasività – bilanciamento degli interessi: esigenze di tutela dell'embrione con le esigenze della procreazione....
Art. 14, comma 2 della legge 19 febbraio 2004 n. 40 – illegittimità costituzionale – è fondata limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre" – art. 32 Cost.: tutela della salute e art. 4 Legge 40/04: principio di minor invasività – bilanciamento degli interessi: esigenze di tutela dell'embrione con le esigenze della procreazione.