Il consenso espresso dai genitori con riferimento alle iscrizioni scolastiche ha effetto con riguardo al solo ciclo frequentato dai figli al momento della sua espressione e non si estende ai cicli successivi.
In caso di conflitto fra i genitori nella scelta fra scuola pubblica e privata la decisione del tribunale non può che ricadere sulla scuola pubblica.
Genitori separati – scelta della scuola – pubblica o privata
Rif. Leg.: art. 337-ter c.c.
Tribunale di Roma, Est. Jenzi, decreto 28.12.22