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Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

  • La preferenza espressa vale per il ciclo scolastico. Tribunale di Roma, 28 dicembre 2022

    Il consenso espresso dai genitori con riferimento alle iscrizioni scolastiche ha effetto con riguardo al solo ciclo frequentato dai figli al momento della sua espressione e non si estende ai cicli successivi.

    In caso di conflitto fra i genitori nella scelta fra scuola pubblica e privata la decisione del tribunale non può che ricadere sulla scuola pubblica.

      

    Genitori separati – scelta della scuola – pubblica o privata

    Rif. Leg.: art. 337-ter c.c.

    Tribunale di Roma, Est. Jenzi, decreto 28.12.22