Corte Costituzionale, Ordinanza n. 310 del 20 novembre 2009.Con una pronuncia interpretativa di rigetto la Corte richiama la giurisprudenza minorile formatasi a seguito dell'entrata in vigore della legge 54/2006, secondo i canoni ermeneutici già in parte espressi dalla Corte di Cassazione con la nota Ordinanza n.8362 del 3 aprile 2007, che intendono parificare la tutela della prole naturale a quella legittima. (omissis) "il rimettente, non solo non sperimenta egli stesso la possibilità di pervenire ad una doverosa interpretazione costituzionalmente conforme ......
Corte Costituzionale, Ordinanza n. 310 del 20 novembre 2009.
Con una pronuncia interpretativa di rigetto la Corte richiama la giurisprudenza minorile formatasi a seguito dell'entrata in vigore della legge 54/2006, secondo i canoni ermeneutici già in parte espressi dalla Corte di Cassazione con la nota Ordinanza n.8362 del 3 aprile 2007, che intendono parificare la tutela della prole naturale a quella legittima.
(omissis) "il rimettente, non solo non sperimenta egli stesso la possibilità di pervenire ad una doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della norma censurata, ma neppure contesta, in maniera sufficientemente argomentata, la diversa lettura che ne hanno dato altri giudici minorili (si vedano Tribunale per i minorenni di Milano, decreto 14 dicembre 2007, Tribunale per i minorenni di Bologna, decreto 2 aprile 2008, Tribunale per i minorenni di Catania, decreto 23 maggio 2008, Tribunale per i minorenni di Venezia, decreto 16 luglio 2008), i quali, chiamati a decidere in merito alla problematica de qua, hanno accolto la soluzione ermeneutica che attribuisce efficacia di titolo esecutivo ai provvedimenti a contenuto patrimoniale a favore dei figli naturali pronunciati dai competenti tribunali per i minorenni"